Dettaglio Legge Regionale

Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato . (3-7-2003)
Sardegna
Legge n.8 del 3-7-2003
n.20 del 8-7-2003
Politiche infrastrutturali
31-7-2003 / Impugnata
La legge presenta una serie di illegittimità.
Preliminarmente si rappresenta che la materia oggetto della legge deve essere inquadrata nella tutela dell'ambiente e della salute.
Come di recente sostenuto nella sent. n. 536/2002 della Corte Costituzionale, la fattispecie in esame attiene ad un "valore" costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 Cost. Infatti "La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma di standards minimi di tutela, già ricavabili dagli artt. 9 e 32 Cost., trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del 2° comma dell'art. 117 Cost., che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". Quindi, "la previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche nelle Regioni a statuto speciale, ove più favorevole all'autonomia regionale, non implica che, se una materia attribuita dallo Stato alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del 2° comma dell'art. 117 Cost. alla potestà esclusiva statale, la Regione speciale possa disciplinare la materia riservata allo Stato senza dover osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni".
Nel caso di specie si rileva che lo Statuto di autonomia della Regione Sardegna riconosce competenza concorrente in materia di salute pubblica, mentre non riconosce competenza primaria in materia di ambiente, così come affermato nell'art. 1 dell'articolato in esame.
Nel merito, si rileva poi che l'avere dichiarato, all'art. 1, tutto il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale vada incontro ad una serie di censure. In particolare:
1) violazione dell'art. 117 comma 1 della Cost. e dello Statuto della Regione (art. 3), nella parte in cui contrasta con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nel settore dei rifiuti radioattivi, recepiti dal D.lgs. 17 marzo 1995 n.230 recante "Attuazione delle direttive 89/618; 90/641 ; 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modifiche, cui la fattispecie in esame afferisce (art. 4 d.lgs. cit.) e che costituiscono principi fondamentali e standards di tutela uniformi (come sopra esposto) senza i quali "l'equilibrio ambientale" non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale.
In particolare, l'art. 102 del D.lgs. citato riserva allo Stato l'adozione di dispositivi, provvedimenti ed ulteriori mezzi di rilevamento e sorveglianza per la protezione sanitaria ed ambientale.
2) violazione dell'art. 117 - secondo comma - lettera s) della Cost. e dello Statuto di Autonomia (artt. 3 e 4), laddove il divieto generale ed astratto del legislatore regionale non tiene conto, per le medesime ragioni di cui al punto 1, dei limiti specifici, quali il rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", cui sicuramente deve rientrare la valutazione unitaria e nazionale del transito e della diversificazione dei siti presso cui ubicare e trattare i materiali radioattivi (cfr. sent. Corte Cost. n. 335/2001 e 281/2000).
3) violazione delle disposizioni comunitarie (artt. 23 e ss.; 39 e ss. del Trattato che istituisce la Comunità Europea) nonché degli artt. 3, 41 e 120 Cost. per l'illegittima imposizione di ostacoli e limitazioni alla libera circolazione di merci (quali indubbiamente sono i materiali nucleari) e all'esercizio della professione, in danno agli esercenti autorizzati ad operare nel settore del trasporto dei materiali nucleari.
4) Si evidenzia, infine, che l'applicazione alla fattispecie in esame del "principio di autosufficienza", comporta una illegittima estensione del campo di applicazione del dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, il quale, invece all'art. 8 co. 1 lett. a), espressamente esclude dal campo di applicazione del medesimo decreto i "rifiuti radioattivi" e quindi la "materia radioattiva" in genere. Tale norma va considerata "norma fondamentale di riforma economico-sociale" nonché "principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e come tale necessita del rispetto da parte della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, dell'art. 58 DPR n. 348 del 1979 e dell'art. 80 DPR n. 616/1977 (cfr. sent. Corte Cost. n. 335/2001 e 281/2000).
Per tali ragioni, le norme succitate contenute nell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 3 luglio 2003 ed le correlate disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 vanno soggette ad impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
Analogo avviso ha espresso il Ministero dell'Ambiente.




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