Dettaglio Legge Regionale

Cambio di denominazione del " comune di Ascea " in " comune di Ascea - Velia ". (7-7-2003)
Campania
Legge n.14 del 7-7-2003
n.31 del 14-7-2003
Politiche ordinamentali e statuti
31-7-2003 / Impugnata
La legge regionale è censurabile in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, in quanto prevedendo la modifica della denominazione del comune di “Ascea” in “Ascea-Velia”, senza che risulti effettuata la consultazione delle popolazioni interessate, si pone in contrasto con il principio sancito dall’articolo 133, secondo comma, della Costituzione come confermato da una costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui ai fini della modifica della denominazione dei comuni devono essere preventivamente sentite le popolazioni interessate, con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di referendum.
Tale previsione è contenuta, inoltre, nello Statuto della regione all’articolo 60, che prevede l’espletamento del referendum consultivo delle popolazioni interessate per la modifica delle denominazioni dei comuni, le cui modalità di espletamento sono state disciplinate dalla regione nella legge regionale n.25/75, all’articolo 25.
Infatti, la legge regionale sopracitata, in ossequio al disposto costituzionale e allo Statuto, ha previsto, per la modificazione delle denominazioni dei Comuni, l’espletamento di tale referendum e le procedure applicative.
Informazioni in tal senso sono state assunte dagli uffici della regione stessa che, con nota del 29/7/2003, hanno confermato il mancato espletamento del referendum consultivo.
Si ritiene, pertanto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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