Dettaglio Legge Regionale

Calabria
n.4 del 6-8-2003
Politiche ordinamentali e statuti
28-8-2003 / Impugnata
Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, in prima deliberazione, il 12 maggio 2003 e in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003, il testo del nuovo Statuto regionale, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione supplemento straordinario n.4 del 6 agosto 2003.

Dall’esame dell’articolato si evidenziano censurabili talune disposizioni della legge statutaria, sotto il profilo della legittimità costituzionale:


1) l’articolo 33 prevede che il Presidente e il Vice Presidente della Giunta regionale, indicati sulla scheda elettorale, siano votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e siano poi nominati dal Consiglio nella seduta di insediamento, nella quale si approva la mozione sul programma di Governo (commi 1 e 2). La mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente, indicati dal corpo elettorale, comporta lo scioglimento del Consiglio regionale (comma 3).
Inoltre, viene previsto che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale, subentri il Vice Presidente (comma 4).
La previsione di tale sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale apparentemente diversa dal suffragio universale diretto comporta l’arbitraria elusione dell’applicazione dell’articolo 126 della Costituzione, che prevede il principio del “simul stabunt simul cadent”.
La norma statutaria, infatti, nella sostanza, introduce una forma di elezione diretta a suffragio universale (laddove specificamente prevede lo scioglimento del Consiglio regionale in caso di mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dall’elettorato) ed in quanto tale (al 4° comma) si pone in contrasto con l’articolo 126, 3° comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi espressamente indicati nello stesso articolo 126.
La Corte costituzionale, con sentenza n.304 del 2002, ha affermato che l’elusione del principio del “simul stabunt simul cadent” è consentita unicamente, qualora la regione opti per un “sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto”.
La medesima norma statutaria inoltre si pone in contrasto con l'articolo 122 della Costituzione andando ad incidere in materia elettorale e violando, quindi, la riserva di legge regionale contenuta nella citata disposizione costituzionale;

2) l’articolo 38, comma 1, lettere a) ed e), che prevede la disciplina del sistema elettorale, in particolare nella parte in cui (comma 1, lettera a)) prevede un sistema di elezione su base proporzionale con voto di preferenza e premio elettorale di maggioranza, si pone in contrasto con l' articolo 122 , 1° comma della Costituzione, che demanda la definizione del sistema di elezione alla legge regionale nel quadro unitario dato dai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. L'introduzione nello Statuto di disposizioni in materia elettorale viola, pertanto,la riserva di legge regionale e costituisce una forte limitazione dei poteri del Consiglio, oltre a determinare un irrigidimento della fonte, contrario alla volontà del legislatore costituzionale. Ciò comporta di conseguenza l'effetto di rendere indisponibili con l'iniziativa popolare referendaria le norme elettorali, in quanto, a norma dell'articolo 11 dello stesso Statuto, non è ammesso referendum per l'abrogazione di norme statutarie.
Tale disposizione risulta, altresì, eccedere la competenza regionale, in relazione all'articolo 123, comma 1, della Costituzione che fissa rigidamente i contenuti e i limiti dello Statuto stesso;

3) l’articolo 43, comma 2, dello Statuto e correlato articolo 34, comma 1, lettera i), attribuiscono al Consiglio regionale l’esercizio della potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
Tali norme possono considerarsi illegittime in quanto la legge costituzionale n.1/99 all’articolo 1 (di modifica dell’articolo 121 della Costituzione) non riconosce alcuna potestà regolamentare al Consiglio.
Si rammenta che, prima dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, in base a tali considerazioni, il Governo ha rinviato a nuovo esame dei Consigli regionali numerose leggi regionali, che avevano attribuito tale potestà al Consiglio regionale, per violazione dell’articolo 121 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n.1/99.
Tali disposizioni violano, altresì, il principio di separazione dei poteri degli organi dello Stato.
Non pare, infatti, potersi sostenere che quanto non consentito al Parlamento nazionale, pur in assenza di un espresso divieto in Costituzione, possa ritenersi ammesso per quello regionale;

4) l'articolo 50, comma 5, nella parte in cui attribuisce alla potestà statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina del regime contrattuale dei dirigenti, riconosce alla Regione stessa competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione (materia "ordinamento civile"), atteso che gli aspetti fondamentali del rapporto privato e quindi del rapporto del lavoro pubblico, oltre che la disciplina del diritto sindacale, rientrano nella nozione di diritto civile. La norma pertanto contrasta con il menzionato articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione;

5) l'articolo 51, disciplinando la potestà normativa tributaria della Regione, statuisce su materie che non rientrano tra quelle che l'articolo 123 della Costituzione attribuisce agli Statuti regionali, e che consistono nella forma di governo e nei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Tale disposizione contrasta pertanto con il citato articolo 123, 1° comma, della Costituzione.

Anche il Ministero dell'Interno, il Dipartimento per le Riforme istituzionali e Devoluzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio del Coordinamento legislativo Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno censurato la legge in tal senso.

Nei confronti della legge statutaria in esame, pertanto, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, così modificato dalla novella costituzionale, viene promossa dal Governo la questione di legittimità entro trenta giorni dalla pubblicazione.

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