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Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica. (4-8-2003)
Lombardia
Legge n.12 del 4-8-2003
n.32 del 8-8-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
29-9-2003 /
Impugnata
Si ritiene che la legge in esame sia illegittima, sotto il profilo costituzionale, per i seguenti motivi:
a) l'art. 2, escludendo dalle competenze delle ASL della Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari, viola un principio fondamentale in materia di tutela della salute, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, in quanto tali certificazioni (sebbene non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed erogate con oneri a carico dell'interessato) costituiscono, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978, comma 3, lett.q), conseguenza diretta dell'attività medico-legale di controllo, che lo Stato ha attribuito istituzionalmente alle ASL e, in quanto tali, non possono essere escluse dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse, senza la previsione di un analogo organismo competente;
b) l'art. 4, comma 4, nel prevedere che il libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962 non possa essere richiesto o rilasciato dai servizi delle ASL della Lombardia e non costituisca titolo obbligatorio per il personale alimentarista, eccede dalla competenza regionale. Infatti, detto art. 14, che prevede l'obbligo per gli operatori alimentari di essere muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, prevedendo per i contravventori sanzioni amministrative, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione:" norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela... del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini " (sent. n. 3302/1985, confermata dalle n. 11468/96 e n. 9447/97). Pertanto la disposizione regionale censurata, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, ed invade inoltre attribuzioni in materia di " ordine pubblico e sicurezza" riservate al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h).
Per i motivi sopra esposti si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost. per violazione dell'art. 117, terzo comma, e 117, secondo comma, lett.h).
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