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Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. (4-8-2003)
Toscana
Legge n.42 del 4-8-2003
n.33 del 13-8-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
3-10-2003 /
Impugnata
La legge regionale in oggetto, che apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 32/2002, è illegittima sotto il profilo costituzionale per i seguenti motivi:
a) L'art. 2 (che introduce l'art. 22-ter nella l. r. n. 32/2002), commi 1 e 2, disciplinando il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 eccede dalla competenza legislativa regionale in quanto l'avviamento a selezione del personale statale e di quello dipendente dagli enti pubblici nazionali attiene alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" di competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett.g), della Costituzione. Infatti, l'art. 2, lett. i), del d. lgs. 469/97 già conferiva alle regioni, tra le funzioni relative al collocamento, l'avviamento al lavoro "ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici".
b) Analogamente l'art. 2, comma 3, e il correlato art. 1 (che introduce l'art. 22-bis nella l. r. n. 32/2002), prevedendo l'adozione di un regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro, risultano eccedenti dalle competenze regionali per la parte riguardante gli enti statali e pubblici nazionali e in contrasto con l'art. 117, comma 6, della Costituzione, poiché la potestà regolamentare per l'organizzazione di tali pubbliche amministrazioni spetta allo Stato, vertendosi in materia di competenza esclusiva statale.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
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