Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del Corpo forestale regionale (12-1-2002)
Lombardia
Legge n.2 del 12-1-2002
n.3 del 15-1-2002
Politiche infrastrutturali
14-3-2002 / Impugnata
La legge regionale è censurabile, in quanto invasiva delle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico e sicurezza ,protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale, di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, previste rispettivamente dall’articolo 117, comma 1 , lettere h), q) ed s) della Costituzione .In particolare :1 la norma di cui all’art. 2, co. 1, prevede che il corpo forestale regionale eserciti anche funzioni di vigilanza e controllo, compreso l’accertamento delle violazioni in materia forestale, ambientale e agro-silvo-pastorale e svolga compiti di polizia forestale e ambientale, esorbitando quindi dalle competenze regionali.2 - le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, lettera a) e b), prevedono che il Corpo forestale regionale eserciti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione di animali selvatici, ed i relativi adempimenti, nonché la previsione, la prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in contrasto quindi con la riserva di competenza statale;3 - la norma contenuta nell’articolo 4, comma 3, prevedendo che al personale appartenente a detto Corpo, venga attribuita la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.Anche i Ministeri dell’Interno, delle Politiche Agricole, dell’Ambiente e delle Finanze hanno censurato la legge in tal senso.


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