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Modifica legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 ( Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma , per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per la regolamentazione dell' attività venatoria . (25-8-2003)
Puglia
Legge n.15 del 25-8-2003
n.99 del 29-8-2003
Politiche infrastrutturali
10-10-2003 /
Impugnata
La legge, che inserisce nell'articolo dedicato alla predisposizione dei calendari venatori contenuto nella legge regionale che detta la disciplina organica della caccia, consente di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici, da appostamento, in prossimità di masse d'acqua stagnanti o correnti.
Tale disposizione eccede dalle competenze regionali ed è censurabile in quanto l'art. 18, comma 7, della la legge statale quadro n. 157/1992 ammette il prolungamento della giornata di caccia oltre il tramonto solo per gli ungulati.
La citata disposizione statale deve considerarsi espressione di quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica che, così come affermato dalla Corte Costituzionale da ultimo nelle sentenze n.536/2002, 226/2003 e 227/2003, "risponde senz'altro a quelle esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell'intero territorio nazionale."
La norma regionale in oggetto, quindi, determina un'invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema , di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
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