Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. (22-9-2003)
Toscana
Legge n.49 del 22-9-2003
n.39 del 1-10-2003
Politiche economiche e finanziarie
20-11-2003 / Impugnata

La legge in esame è censurabile per il seguente motivo: - l'art. 3 co. 1 lett. d) ed il correlato art. 6 della legge regionale, prevedono l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato, utilizzati ai fini istituzionali, mentre, l’art. 17 lett. f) del DPR 5.2.1953 n. 39 prevede l’esenzione per gli autoveicoli esclusivamente destinati da associazioni umanitarie al
trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza.
Tali disposizioni regionali, pertanto, invadono la competenza statale di cui all’art. 117 co. 2 lett. e) della Cost.. Infatti, alle Regioni è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.
Le norme in esame violano altresì l’art. 3 Cost. comportando disparità di trattamento fra i cittadini.
Si fa presente che la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di tasse automobilistiche con le sentenze nn. 296, 297 e 311/2003, dando una interpretazione restrittiva circa la competenza delle Regioni in ordine al tributo, attraverso una approfondita analisi della natura originaria del medesimo, affermando che esso non costituisce tributo proprio delle Regioni, nel senso di cui all’art. 119 II co. Cost..
Pertanto si ritiene che il provvedimento regionale debba essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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