Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità regionale anno 2021. (4-5-2021)
Molise
Legge n.2 del 4-5-2021
n.23 del 6-5-2021
Politiche economiche e finanziarie
24-6-2021 / Impugnata
La legge della regione Molise n. 2/2021, recante “Legge di stabilità regionale anno 2021” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

L’art. 7 della legge in oggetto - che impone un vincolo sulle entrate incassate a titolo di "Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili" e dai contributi correlati agli esoneri parziali concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 68/1999 - è costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi.
L'articolo 42, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 118/2011 dispone che "È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fiori bilancio”.
La regione Molise, per contro, risulta sotto piano di rientro dal disavanzo e, conseguentemente, non può attribuire vincoli di destinazione alle entrate.
L’articolo 7 della legge regionale in parola, pertanto, si pone in contrasto con il suddetto D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell’articolo sopra indicato, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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