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Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n 11 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,n 112'' e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 ''Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112''. (29-10-2003)
Veneto
Legge n.26 del 29-10-2003
n.103 del 31-10-2003
Politiche infrastrutturali
19-12-2003 /
Impugnata
La legge, che integra la vigente disciplina regionale relativa alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo n.112/1998, eccede dalle competenze regionali in quanto l'articolo 1, comma 2 -che aggiunge il comma 4 bis all'articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - prevede che le funzioni riguardanti alcune opere da realizzarsi in aree ricadenti nel territorio di parchi nazionali, le cui relative autorizzazioni risultano rientrare tre quelle genericamente attribuite alla competenza regionale o sub- delegate ai comuni, possano essere esercitate dagli enti gestori dei parchi, solo previa obbligatoria convenzione, o accordo interistituzionale, da stipularsi tra l'ente stesso, la Regione e lo Stato, che determini le modalità d'esercizio.
Per quanto riguarda il rilascio di concessioni o autorizzazioni per opere ricadenti nel territorio di un parco nazionale, la legge quadro in materia di aree naturali protette n. 394/1991 prevede, all'articolo 13, che esso sia subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
La citata disposizione della legge quadro sui parchi deve ritenersi vincolante e non derogabile dalle regioni, quale espressione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che , così come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.536/2002) legittima lo Stato a dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali.
In particolare, le norme relative ai parchi nazionali - che , ai sensi dell'articolo 2, comma 1 , della legge 394/1991 sono quelle aree, contenenti anche più ecosistemi, che presentano peculiari caratteristiche "tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione" - devono ritenersi vincolanti per le regioni.
E' l'Ente Parco, infatti, che la legge n.394/1991 (art.13) riconosce come autorità di gestione del parco nazionale e al quale affida, tra l'altro, il compito di verificare la conformità di eventuali concessioni o autorizzazioni relative ad opere ed interventi all'interno dell'area al piano del parco ed al suo regolamento.
Peraltro tali citati strumenti di attuazione (regolamento e piano del parco ) vengono posti in essere attraverso procedure, indicate dagli articoli 11 e 12 della legge 394/1991, che ben vedono coinvolte le Regioni e gli enti locali interessati.
Il principio dell'intesa, già richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.303/2003 risulta quindi pienamente rispettato dalla richiamata normativa statale vigente.
Ne consegue che la disposizione regionale in esame concreta un illegittimo condizionamento dell'attività dell'Ente Parco Nazionale, e risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
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