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Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. (7-11-2003)
Veneto
Legge n.27 del 7-11-2003
n.106 del 11-11-2003
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, è stata impugnata la legge della regione Veneto n. 27 del 7 novembre 2003 recante: "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche "
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune sue previsioni (art 66, commi 3 e 7), relative alle costruzioni in zone sismiche concretano un'invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e penale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m ) e l) della Costituzione.
Esse , infatti , non risultano aderenti a quanto dettato dalle norme statali di riferimento, dirette a prevenire il rischio sismico ed il cui rispetto risponde all’esigenza di garantire livelli essenziali su tutto il territorio nazionale, nonché di tenere nella giusta considerazione i profili attinenti la tutela dell’unità giuridica e la sicurezza delle opere edilizie.
Successivamente la Regione Veneto con la legge n. 13 del 21 maggio 2004 concernente "Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003 , n. 27 ''Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche '' ha abrogato i commi 3 e 7 dell'articolo 66 della legge regionale n.27/2003, norme oggetto di censura, eliminando, pertanto, i motivi di illegittimità costituzionale.
Quindi, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
19-12-2003 /
Impugnata
La legge , che detta una disciplina organica in materia di lavori pubblici di interesse regionale e norme per le costruzione in zone classificate sismiche, è censurabile in quanto alcune norme relative alle costruzioni in dette zone concretano un'invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e penale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m ) e l) della Cost.
Esse , infatti , non risultano aderenti a quanto dettato dalle norme statali di riferimento, dirette a prevenire il rischio sismico ed il cui rispetto risponde all’esigenza di garantire livelli essenziali su tutto il territorio nazionale, nonché di tenere nella giusta considerazione i profili attinenti la tutela dell’unità giuridica e la sicurezza delle opere edilizie.
In particolare :
1) La previsione contenuta nell'articolo 66, comma 3 -concernente le procedure per la realizzazione degli interventi in zone classificate sismiche - prevede che l'attestazione dell'avvenuto deposito della documentazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia), secondo cui , in ragione del carattere sismico delle zone in cui vengono realizzati gli interventi di costruzione , riparazione o sopraelevazione, questi non possano essere realizzati senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.
2)La norma di cui al medesimo articolo 66, comma 7 -secondo cui il certificato di collaudo statico,ovvero la specifica dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore dei lavori con il visto comunale di attestazione dell'avvenuto deposito, costituiscono a tutti gli effetti la certificazione di rispondenza alle norme sismiche -contrasta con quanto previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001, secondo cui il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che ne attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme in materia.
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