Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59. (21-11-2003)
Basilicata
Legge n.31 del 21-11-2003
n.81 del 21-11-2003
Politiche infrastrutturali
9-1-2004 / Impugnata
La legge, che dichiara la Basilicata territorio “denuclearizzato”, e vieta il transito e la presenza, anche transitoria di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, presenta una serie di illegittimità relativamente alla norme contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2.
Preliminarmente si rappresenta che la materia oggetto della legge deve essere inquadrata nella tutela dell'ambiente e della salute.
Come sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 536/2002, la fattispecie in esame attiene ad un "valore" costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 Cost. Infatti "La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma di standards minimi di tutela, già ricavabili dagli artt. 9 e 32 Cost., trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del 2° comma dell'art. 117 Cost., che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".
Si rileva poi che l'avere dichiarato, all'art. 1,comma 1, tutto il territorio regionale della Basilicata denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale va incontro ad una serie di censure. In particolare:
1) violazione dell'art. 117 comma 1 della Cost. , nella parte in cui contrasta con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nel settore dei rifiuti radioattivi, recepiti dal D.lgs. 17 marzo 1995 n.230 recante "Attuazione delle direttive 89/618; 90/641 ; 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modifiche, cui la fattispecie in esame afferisce (art. 4 d.lgs. cit.) e che costituiscono principi fondamentali e standards di tutela uniformi (come sopra esposto) senza i quali "l'equilibrio ambientale" non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale.
In particolare, l'art. 102 del D.lgs. citato riserva allo Stato l'adozione di dispositivi, provvedimenti ed ulteriori mezzi di rilevamento e sorveglianza per la protezione sanitaria ed ambientale.
2) violazione dell'art. 117 - secondo comma - lettera s) della Cost. , laddove il divieto generale ed astratto del legislatore regionale non tiene conto, per le medesime ragioni di cui al punto 1, dei limiti specifici, quali il rispetto dei principi dell'ordinamento della Repubblica cui sicuramente deve rientrare la valutazione unitaria e nazionale del transito e della diversificazione dei siti presso cui ubicare e trattare i materiali radioattivi
3) violazione delle disposizioni comunitarie (artt. 23 e ss.; 39 e ss. del Trattato che istituisce la Comunità Europea) nonché degli artt. 3, 41 e 120 Cost. per l'illegittima imposizione di ostacoli e limitazioni alla libera circolazione di merci (quali indubbiamente sono i materiali nucleari) e all'esercizio della professione, in danno agli esercenti autorizzati ad operare nel settore del trasporto dei materiali nucleari.
4) Si evidenzia, infine, che l'applicazione alla fattispecie in esame del "principio di autosufficienza", comporta una illegittima estensione del campo di applicazione del dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, il quale, invece all'art. 8 co. 1 lett. a), espressamente esclude dal campo di applicazione del medesimo decreto i "rifiuti radioattivi" e quindi la "materia radioattiva" in genere. Tale norma va considerata principio vincolante la potestà legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e governo del territorio.

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