Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio. (19-11-2003)
Abruzzo
Legge n.17 del 19-11-2003
n.36 del 5-12-2003
Politiche infrastrutturali
16-1-2004 / Impugnata
La legge, che istituisce un registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, esula dalle competenze regionali ed è censurabile per i seguenti motivi:

1 ) le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2 e collegato articolo 3, e 2 comma 3, indicano i requisiti per l’iscrizione al previsto registro regionale, la cui mancanza comporta il divieto di esercizio dell’attività di amministratore di condominio e di immobili. Esse risultano lesive dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese,di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c, 49 e 57 del Trattato U.E., e violano, quindi, l’articolo 117 , comma 1 , della Costituzione che condiziona l’attività legislativa regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2) la medesima norma contenuta nell’articolo 2, comma 3, prevedendo che la mancata iscrizione al registro regionale precluda l’attività di amministratore di condomini e di immobili invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, considerato che detta attività rientra nella disciplina dei rapporti privatistici e la qualificazione di essa come “professione”, il cui accesso viene subordinato al superamento di un esame di abilitazione, potrebbe comportare che l’esercizio della stessa in carenza di iscrizione al registro concreti la fattispecie di esercizio abusivo di una professione, penalmente rilevante.
3) le previsioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, lettera f, e 4, stabilendo l’iscrizione nell’apposito registro previo superamento di uno specifico esame di abilitazione professionale, comporta la violazione dei principi fondamentali in materia di professioni che l’articolo 117, comma 3, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa regionale in forma concorrente.Infatti, essendo i principi della libertà e della responsabilità dei professionisti coessenziali all’esercizio delle professioni, la legge regionale non può introdurre restrizioni all’esercizio di attività professionali che non siano previste a livello di principi della legislazione statale, considerato che, in difetto di prescrizioni restrittive dello Stato, dalla legislazione statale deve desumersi un “principio di autonomia nelle scelte professionali” come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n.282/2002 e 338/2003. La stessa Corte ha inoltre affermato che “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed orientamenti didattici, deve essere riservata allo Stato” (sent. n.353/2003), e che il presupposto secondo cui le regioni, in assenza di una specifica disciplina statale di riferimento, abbiano poteri illimitati di legiferare “deve ritenersi in contrasto con l’assetto costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni” e che quindi rimane “certamente precluso alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali.” (sent.n. 359/2003).

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