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'' Norme in materia di coltivazione , allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati ( OGM ) '' (4-12-2003)
Puglia
Legge n.26 del 4-12-2003
n.144 del 10-12-2003
Politiche infrastrutturali
29-1-2004 /
Impugnata
La legge in esame, che detta norme in materia di coltivazione , allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati ( OGM ), è censurabile in quanto la norma contenuta nell'articolo 2, disponendo un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di altro tipo di OGM, si pone in contrasto :
1 - con l'articolo 22 della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, che stabilisce il principio della libera circolazione e dispone che gli Stati membri non possano vietare limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa;
2- con le disposizioni di cui all'articolo 23 della citata direttiva e all'art. 25 del d.leg.vo di recepimento n. 224/03, che prevedono una clausola di salvaguardia secondo cui solo le previste Autorità competenti possono bloccare, dopo la necessaria autorizzazione, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM, ritenuto pericoloso a seguito di una serie di consultazioni, al termine delle quali la Commissione dovrà decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un uguale livello di protezione all'interno della Comunità, ovvero invitando lo Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul suo territorio.
Peraltro, l'Autorità competente responsabile dell'attuazione delle prescrizioni della direttiva, è , in base all' articolo 2 del d. lgs.224/2003, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della salute, del lavoro, delle politiche agricole, delle attività produttive e dell'Istruzione, università e ricerca.
Pertanto la richiamata disposizione regionale , ponendosi in diretto contrasto con la normativa comunitaria, viola l'articolo 117, comma 1 della Costituzione e invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s ) della Costituzione , considerato che il previsto divieto generalizzato alla presenza di OGM sul territorio regionale si pone al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in materia dal d. leg.vo n.224/2003 ai fini di una uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.
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