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Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi . (23-12-2003)
Puglia
Legge n.29 del 23-12-2003
n.152 del 29-12-2003
Politiche infrastrutturali
20-2-2004 /
Impugnata
Premesso che la disciplina dei tratturi, qualificati come beni archeologici, e soggetti alla tutela propria dei beni culturali, ai sensi del d. lgs 490/99 e dei decreti ministeriali 15/6/76; 20/3/80 e 22/12/83, rientra nella competenza esclusiva statale ex art. 117 co. 2 lett. s) Cost., la legge è illegittima in quanto invasiva di tale competenza per i seguenti motivi:
- 1) L’art. 2 commi 2 e 8 laddove è previsto che sul piano comunale dei tratturi la Sovrintendenza archeologica competente per territorio e preposta alla tutela del vincolo archelogico insistente sulle medesime aree sia chiamata ad esprimere un mero parere in luogo della prescritta autorizzazione (prevista dai decreti ministeriali citati 15/6/76; 20/3/80 e 22/12/83) si pone in contrasto con l’art. 9 e 117 co. 2 lett. s) Cost. in quanto può determinare una utilizzazione delle aree tratturali in deroga al regime di tutela loro imposto ed una conseguente successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non precisati.
L’esercizio della tutela costituisce, infatti, prerogativa dello Stato e può essere oggetto di intesa e coordinamento con le regioni solo entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 118, co. 3 Cost.);
- 2) l’art. 3 comma 2 disponendo che la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Sovrintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse nelle aree tratturali indicate dall’art. 2 co. 2 lett. a) e definite di interesse archeologico viola gli articoli 9 e 117 co. 2 lett. s) Cost. in relazione all’art. 146 co. 1 lett. m) del d. lgs 490/1999 che impone il vincolo paesaggistico ope legis sulle zone di interesse archeologico ed in relazione agli artt.23 e 151 del citato T.U. i quali impongono l’obbligo di acquisire una preventiva autorizzazione per la manomissione del bene vincolato ed un potere di approvazione dei progetti delle opere di qualunque genere da eseguirsi in area vincolata da parte della Sovrintendenza archeologica.
- 3) L’art. 3 co. 3, consentendo la sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all’imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Sovrintendenza , è censurabile per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, nonché perché risulta invasiva di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) della Cost. potendo la sanatoria comportare il venir meno delle sanzioni penali collegate all’abuso.
- 4) L’art. 4 co.1 lett.b) infine nel prevedere la possibilità che tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della legge, si pone in contrasto con l’art. 2 del DPR 283/2000 che dispone invece l’inalienabilità dei beni archeologici, consentendone solo il trasferimento da uno ad altro soggetto titolare di demanio.
Laddove la materia fosse invece fatta rientrare nella valorizzazione dei beni culturali di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117 co. 2 Cost. le citate norme regionali sono da ritenersi comunque illegittime in quanto si pongono in contrasto con le disposizioni statali sopraevidenziate, da considerarsi principi fondamentali spettanti alla competenza dello Stato.
Per i suesposti motivi si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata ai sensi dell’art. 127 Cost.
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