Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
'' Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive '' . (11-12-2003)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.22 del 11-12-2003
n.52 del 24-12-2003
Politiche infrastrutturali
13-2-2004 /
Impugnata
La legge, che riguarda la sanatoria delle opere edilizie, è censurabile in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, avuto riguardo alla propria potestà legislativa primaria in materia urbanistica, dispone che non è ammessa, nel proprio territorio, la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abitativi ovvero in difformità o in variazione con essi, eccede dalle competenze regionali.
Di fatti , se pure la norma di cui all'articolo 32 del d.l.269/03, che ha introdotto la disciplina del nuovo condono edilizio, al comma 4, afferma espressamente che "sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano", e quindi deve ritenersi salvaguardata la competenza primaria in materia urbanistica riconosciuta dallo Statuto Speciale di autonomia, la disposizione regionale risulta comunque in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.
La norma regionale è, infatti, suscettibile di impedire l'attuazione di una legge statale incidente sulla manovra finanziaria annuale, essendo gli introiti del condono computati nell'ambito della manovra finanziaria e del bilancio dello Stato, anche allo scopo del rispetto degli obblighi comunitari derivanti dal patto di stabilità.
Pertanto, considerato che la materia del condono attiene a principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, riservati alla determinazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, influendo, altresì, in modo diretto nelle materie dell'ordinamento penale e della tutela dell'ambiente, riservate allo Stato dall' articolo 117, comma 2, lettere l) e s) della Costituzione, la norma regionale eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali citate.
Si richiede, inoltre , la sospensione dell'esecuzione della norma censurata in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 35 della legge n.87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n.131/2003.
Il Governo, per i medesimi motivi, nello scorso novembre 2003 ha sollevato conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso una delibera della Giunta Regionale della Campania dai contenuti analoghi e nello scorso gennaio ha impugnato una legge della Regione Toscana che non applicava la sanatoria edilizia nel proprio territorio.
Anche nei confronti di leggi delle regioni Marche ed Emilia Romagna,dai medesimi contenuti, viene proposta l' impugnazione.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione