Dettaglio Legge Regionale

Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia. (7-2-2002)
Sardegna
Legge n.5 del 7-2-2002
n.4 del 8-2-2002
Politiche infrastrutturali
28-3-2002 / Impugnata
La legge nel suo complesso è illegittima in quanto, prevedendo , per numerose specie di fauna selvatica, che la stagione venatoria abbia termine il 28 febbraio di ogni anno, allunga il periodo di caccia aperta rispetto a quello stabilito dalla norma di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 157/1992, che si configura come legge posta a tutela dell’ambiente e, comportando quindi un pregiudizio alle azioni di conservazione di dette specie di fauna selvatica, invade la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all’articolo 117,comma 1, letta s) della Costituzione.


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