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Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose . (17-12-2003)
Emilia Romagna
Legge n.26 del 17-12-2003
n.190 del 18-12-2003
Politiche infrastrutturali
3-2-2004 /
Impugnata
La legge, che detta una compiuta disciplina in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è censurabile in quanto la norma contenuta nell'articolo 10, comma 2, prevede che la Provincia, sentita l'ARPA e la AUSL competente per territorio, d'intesa con il Prefetto ed i comuni interessati, predispone appositi piani di emergenza esterni.
La disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 1, del d. lgs. N. 334/1999,di recepimento della direttiva 96/82/CE in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose prevede, invece, che detti piani di emergenza siano predisposti - d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati- dal Prefetto, che, peraltro, ne coordina l'attuazione.
Lo stesso articolo 20, al comma 4, stabilisce che nella predisposizione di tali piani di emergenza esterna si tenga conto delle linee guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata.
Pertanto la norma regionale eccede dalle competenze regionali, sia perché non rispettosa della predetta disciplina statale, che deve ritenersi principio fondamentale vincolante la legislazione regionale concorrente nelle materie protezione civile e governo del territorio di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, sia in quanto invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui allo stesso articolo 117, comma 2 lettera s) della Costituzione, atteso che le finalità di dette linee guida sono quelle di individuare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, tese a limitare i danni connessi al verificarsi dei rischi di incidenti rilevanti i quali, indubbiamente, sono suscettibili di coinvolgere diversi livelli di territorio e quindi assumere valenza ultraregionale.
Anche la Corte Costituzionale, pronunciandosi su una questione relativa ad una legge regionale della Lombardia sull'argomento, ha avuto modo di affermare, nella sentenza n. 407/2002, che "il predetto decreto ( d.lgs. n.334/1999 ) riconosce che le regioni sono titolari … di una serie di competenze concorrenti, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente" e che la disciplina sulle attività a rischio di incidenti rilevanti "ha un'incidenza su una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in parte anche di competenza concorrente delle regioni, i quali appunto legittimano una serie di interventi regionali, nell'ambito, ovviamente, dei principi fondamentali della legislazione statale sulla materia".
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