Dettaglio Legge Regionale

Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore. (3-10-2003)
Bolzano
Legge n.15 del 3-10-2003
n.47 del 25-11-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
23-1-2004 / Impugnata
La legge in esame è illegittima sotto il profilo costituzionale per i seguenti motivi.
L'art. 1 e l'art. 6 della legge in esame, e gli articoli ad essi connessi, prevedendo che le comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano possano, a richiesta del genitore o di altro soggetto affidatario, erogare anticipatamente le somme destinate al mantenimento del minore, qualora le stesse non siano corrisposte dal genitore obbligato secondo quanto stabilito dall'autorità giudiziaria, eccedono dalle competenze provinciali. Eccede altresì dalle competenze provinciali l'art. 12 secondo il quale l'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento comporta la surroga della Provincia di Bolzano nei diritti del minore verso il genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati.
Tali articoli, infatti, prevedendo (artt. 1 e 6) e presupponendo (art. 12) la sostituzione delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano nel rapporto obbligatorio derivante da decisione giudiziaria, finiscono per incidere nella disciplina civilistica, riservata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett.l), Cost., anche in quanto istituiscono (art.12) - con legge regionale- una nuova ipotesi di surrogazione legale, attinente all'ordinamento civile.
Nè rileva l'affermazione, contenuta nel menzionato art. 1, che la legge in esame attenga alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" (di competenza esclusiva della Provincia), in quanto ad escludere che si verta in materia di assistenza in senso proprio sta la circostanza che in questo caso si è in presenza di un credito coercibile tra privati, penalmente sanzionato, ed è quindi assente il connotato della gratuità che è dato caratterizzante intrinsecamente la materia dell"assistenza pubblica".
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene che gli articoli menzionati debbano essere censurati dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

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