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Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi . (22-12-2003)
Umbria
Legge n.24 del 22-12-2003
n.54 del 24-12-2003
Politiche infrastrutturali
13-2-2004 /
Impugnata
La legge, con cui la Regione disciplina il proprio sistema museale, è censurabile per il contenuto dell'articolo 6 lettera g): infatti la norma, omettendo ogni richiamo alle disposizioni statali che riguardano la tutela, e che assegnano tali compiti allo Stato, tout court attribuisce alla Regione di determinare e verificare gli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica.
Tali funzioni, ed in special modo quelle attinenti la conservazione, non sono oggetto di alcun esercizio da parte delle regioni, rientrando esse nell'ambito della tutela, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, II comma lettera s) della Costituzione. Pertanto mai potrebbe accadere che standard qualitativi afferenti la tutela possano essere determinati unilateralmente da ogni singola Regione. Inoltre la fissazione di standard qualitativi coincide senz'altro con la determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti…sociali che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale", in modo uniforme, ai sensi sempre dell'articolo 117 della costituzione (II comma, lettera m).
Va in subordine osservato che, pur nella ipotesi in cui si ritenesse che la lettera g) in questione si riferisse nel complesso ad aspetti che attengono alla potestà concorrente, i rilievi risultano comunque fondati, atteso che nell'esercizio della predetta potestà la Regione non può certo sostituirsi allo Stato nel dettare i "principi fondamentali", quali sono quelli relativi alla determinazione di livelli standard, così come deducibili dall'art.149 del Dlgs.112/1998.
Per tali ragioni si ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 cost.
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