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Ulteriori modificazioni , nonché integrazioni , della legge regionale 3 gennaio 2000 , n. 2 . Norme per la disciplina dell' attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni . (29-12-2003)
Umbria
Legge n.26 del 29-12-2003
n.1 del 7-1-2004
Politiche infrastrutturali
27-2-2004 /
Impugnata
La legge in esame, che detta norme di modifica ed integrazione alla vigente disciplina regionale sulle attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni è censurabile per i seguenti motivi :
1) il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 5, commi 2, 3 e 5 , consentendo, da un lato, interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio negli ambiti dei parchi , nazionali e regionali, comprese le zone contigue e dall'altro l'estrazione, nei medesimi ambiti, di pietre ornamentali, si pone in contrasto con l'articolo 11, comma 3 lettera b) e l'articolo 22,comma 1 lettera d) della legge n. 394/1991, che, invece, vietano l'esercizio di cave, miniere e discariche , nonché l'asportazione di minerali all'interno di aree protette, nazionali e regionali.
Eventuali deroghe ai divieti sono consentite unicamente con il regolamento del parco, adottato dall'ente parco( art. 11 comma 4 L.cit.)
Tali norme devono considerarsi vincolanti e non derogabili dalle regioni, in quanto espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, per effetto della quale lo Stato detta standards di tutela uniforme dell'ambiente sull'intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali (cfr. sent. C.Cost n. 536/2002).
2) l'articolo 21 introduce l'articolo 18 ter nella legge regionale n.2/2003. La disposizione contenuta nel comma 1 di tale articolo 18 ter, prevedendo che i materiali provenienti da scavi di opere civili, anche private, siano ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, stabilisce poteri di acquisizione di un bene privato a favore di un soggetto pubblico e, quindi, configura una sorta di esproprio privo di alcun indennizzo, non adeguatamente giustificato.
Detta norma pertanto si pone in contrasto con gli articoli 3, 41 e 42, della Costituzione , che, sulla base del principio di eguaglianza, tutelano l'iniziativa privata ed il diritto di proprietà, ed esula dalle competenze regionali andando ad incidere sulla materia ordinamento civile riservata dall'articolo 117, comma 2,lettera l) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato.
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