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Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall' abusivismo urbanistico ed edilizio . (16-1-2004)
Emilia Romagna
Legge n.1 del 16-1-2004
n.8 del 16-1-2004
Politiche infrastrutturali
13-2-2004 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione Emilia Romagna dispone che, entro il prossimo 31 marzo 2004, debbano essere approvate nuove norme regionali in materia di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia le quali dovranno conformarsi a principi tra i quali " la generale non sanabilità delle violazioni in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 1, comma 2, lettera d)."
Fino all’entrata in vigore di detta legge regionale, viene prevista la sospensione di ogni determinazione circa la definizione degli illeciti edilizi, così come regolati dall’articolo 32 del D.L. 369/2003, pur restando ferma la possibilità, per gli interessati, di presentare le domande di sanatoria (art.2, comma 1).
Dette disposizioni regionali sono censurabile per i seguenti motivi :
1 ) premesso che, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003, l'edilizia rientra nella materia "governo del territorio", le citate norme regionali violano i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in tale materia, in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Infatti ,l'emanazione del condono edilizio, ossia la possibilità di sanare abusi commessi in attività edilizie, è certamente atto straordinario di competenza statale, anche per l' evidente incidenza in materia penale.Di conseguenza , nell'ambito di un provvedimento di condono edilizio, devono considerarsi essenziali e fondamentali le norme che definiscono le tipologie degli illeciti sanabili, il termine di commissione dell'illecito, il termine per la domanda del condono ed i criteri di determinazione dell'oblazione, cui si riconnette l'effetto estintivo delle sanzioni.
Quindi, la scelta di consentire un titolo abilitativo successivo, quale è la concessione in sanatoria, per gli taluni abusi edilizi, non può che essere riservata allo Stato, essendo tale scelta finalizzata a garantire l'unità giuridica, l'uniforme trattamento, anche penale, su tutto il territorio nazionale nonché il coordinamento del condono con programmi di riqualificazione urbanistica ed i relativi finanziamenti.
Pertanto la disciplina dettata dall'articolo 32 del D.L. n.269/2003, convertito con modificazioni in legge n. 326/2003, deve ritenersi vincolante per le regioni.
In effetti,peraltro, lo Stato, così come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303/2003, nell'esercizio della potestà concorrente, può porre in essere una disciplina cedevole, attuativa dei propri principi. La cedevolezza delle disposizioni di dettaglio emerge, nella materia in esame, dal testo del comma 2 dell' articolo 32 del D.L. citato, in base al quale la normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi del T.U. n.380/01. Detta disposizione non può, però, interpretarsi nel senso di rendere inapplicabile l'intera disciplina del condono, seppure le regioni abbiano già provveduto ad adeguare la propria normativa di settore.
2) Le medesime disposizioni risultano , altresì, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui allo stesso articolo 117, comma 3 della
Costituzione, considerato che esse sono suscettibili di impedire l'attuazione di una legge statale incidente sulla manovra finanziaria annuale, essendo gli introiti del condono computati nell'ambito della manovra finanziaria e del bilancio dello Stato, anche allo scopo del rispetto degli obblighi comunitari derivanti dal patto di stabilità.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata, con sentenza n. 427/1995, sui condoni edilizi del 1985 e del 1994, riconoscendone la costituzionalità, osservando che la materia penale è riservata allo Stato e che nel governo del territorio lo Stato detta i principi fondamentali, ritenendo che vi è un'esigenza contingente di regolarizzare l'assetto del territorio, con disciplina severa che pone severi limiti alla sanabilità dell'abuso.
Si richiede, inoltre , la sospensione dell'esecuzione delle norme censurate in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 35 della legge n.87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n.131/2003.
Il Governo, per i medesimi motivi, nello scorso novembre 2003 ha sollevato conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso una delibera della Giunta Regionale della Campania dai contenuti analoghi e e nello scorso gennaio ha impugnato una legge della Regione Toscana che non applicava la sanatoria edilizia nel proprio territorio.
Anche nei confronti di leggi delle regioni Marche e Friuli Venezia Giulia,dai medesimi contenuti, viene proposta l' impugnazione.
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