Dettaglio Legge Regionale

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento (8-1-2004)
Piemonte
Legge n.1 del 8-1-2004
n.2 del 15-1-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
12-3-2004 / Impugnata
L’art. 32 commi 1 e 2 laddove prevedono che la Regione individui le figure professionali dei servizi sociali indicate alle lettere a), b), c) e d) e disciplini i titoli di studio necessari per l’esercizio della professione di educatore professionale si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di professioni, di cui alla legge 23/3/93 n.84 e D.M. 8/10/98 n. 520, nonché con l’art.5 L. 10/8/2000 n. 251 e art. 3 lett.h) del D.M.29/3/2001.
Infatti non può essere consentito alle Regioni di disciplinare ex novo figure già esistenti per le quali le disposizioni vigenti hanno previsto la formazione universitaria e l’abilitazione a seguito di esame di Stato, in modo da svalutare la figura professionale ed il relativo titolo.
Ciò appare altresì confermato dalla sentenza n. 353/2003 della Corte Costituzionale.
Si ritiene, pertanto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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