Dettaglio Legge Regionale

Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione . (23-1-2004)
Abruzzo
Legge n.4 del 23-1-2004
n.1 del 11-2-2004
Politiche ordinamentali e statuti
25-3-2004 / Impugnata
La legge della Regione Abruzzo n. 4/2004 prevede, in particolare, all'articolo 1 l'esercizio del potere sostitutivo sugli atti degli enti locali, da parte del difensore civico regionale, ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs.n.267/2000, sino a quando l'esercizio di tali poteri non sia altrimenti disciplinato. In sostanza tale norma attribuisce al difensore civico regionale, o ad un Commissario ad acta da questi nominato, il potere di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali obbligatori per legge, che sono quelli che vengono adottati entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.
La recente giurisprudenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto la persistenza, nel nuovo ordinamento, dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali, stabilendo le condizioni di legittimità di tali poteri: una di esse attiene all'esercizio del potere sostitutivo che, specifica la Corte, spetta ad "un organo di governo della regione…stante l'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito" (sent. Corte Cost. N. 43/2004). Alla luce di quanto sopra, il difensore civico regionale non appare contemplabile nel novero degli organi di governo regionali e, per tale motivo, la disposizione di cui all'articolo 1 è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto viola l'articolo 114 della Costituzione, in virtù del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali, nonché del principio di leale collaborazione.
Inoltre, il potere sostitutivo regionale si rivolge ad atti obbligatori per legge, stabiliti anche da leggi statali, che non rientrano nella competenza regionale, in quanto la regione può prevedere esclusivamente poteri sostitutivi nelle materie di propria competenza, a fronte del fatto che la previsione di eccezionali sostituzioni di un livello di governo ad un altro per il compimento di specifici atti, considerati necessari, deve rientrare "nello stesso schema logico, affidato nella sua attuazione al legislatore competente per materia, sia esso quello statale o quello regionale", (sent. Corte Cost. n. 69/2004). Per tale motivo la disposizione eccede, quindi, dalla competenza legislativa regionale, in violazione dell'articolo 114 nonché dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città metropolitane e, in generale, della competenza esclusiva statale nelle materie previste dall'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione alle quali lo Stato può attribuire funzioni ai comuni.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa della legge della regione Abruzzo n. 11/2003, per analoghe motivazioni.
Si ritiene, pertanto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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