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La legge che detta norme per l'attività edilizia, è censurabile per i seguenti motivi:
1)La disposizione contenuta nell'articolo 46, comma 4,per quel che riguarda l'applicazione nel territorio regionale delle norme statali sul condono edilizio, contenute nell'art. 32 del D.L. 269/2003 (come convertito), dispone che, entro il 30 marzo 2004, debba essere approvata una nuova legge regionale che disciplini la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia e che fino all'entrata in vigore di dette norme regionali, sia sospesa ogni determinazione circa la definizione degli illeciti edilizi, così come regolati dallo stesso articolo 32 del D.L. 269/2003, pur restando ferma la possibilità, per gli interessati, di presentare le domande di sanatoria.
Premesso che tale nuova legge non risulta ancora approvata dalla Regione, e che l'argomento deve inquadrarsi nella materia "governo del territorio", che l'articolo 117, comma 3 della Costituzione attribuisce in via concorrente alla competenza dello Stato e delle Regioni, la disposizione in esame appare violare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Infatti l'emanazione del condono edilizio, ossia la possibilità di sanare abusi commessi in attività edilizie, è certamente atto straordinario di competenza statale, anche per l' evidente incidenza in materia penale.
Nell'ambito di un provvedimento di condono edilizio devono considerarsi essenziali e fondamentali le norme che definiscono le tipologie degli illeciti sanabili, il termine di commissione dell'illecito, il termine per la domanda del condono, i criteri di determinazione dell'oblazione cui si riconnette l'effetto estintivo delle sanzioni.
Quindi, la scelta di consentire un titolo abilitativo successivo, quale è la concessione in sanatoria, per gli abusi edilizi minori, non può che essere riservata allo Stato, essendo finalizzata a garantire l'unità giuridica, l'uniforme trattamento, anche penale, su tutto il territorio nazionale, il coordinamento del condono con programmi di riqualificazione urbanistica ed i relativi finanziamenti, nonché l'unità economica, essendo gli introiti del condono computati nell'ambito della manovra finanziaria e del bilancio dello Stato, anche allo scopo del rispetto degli obblighi comunitari derivanti dal patto di stabilità.
Si ricorda che la Corte Costituzionale si è già pronunciata, con sentenza n. 427/1995, sui condoni edilizi del 1985 e del 1994, riconoscendone la costituzionalità, osservando che la materia penale è riservata allo Stato e che nel governo del territorio lo Stato detta i principi fondamentali, ritenendo che vi è un'esigenza contingente di regolarizzare l'assetto del territorio, con disciplina severa che pone severi limiti alla sanabilità dell'abuso.
Pertanto la disciplina dettata dall'articolo 32 del D.L. n.269/2003, convertito con modificazioni in legge n. 326/2003, deve ritenersi vincolante per le regioni, potendo, peraltro, lo Stato, così come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303/2003,nell'esercizio della potestà concorrente, porre in essere una disciplina cedevole, attuativa dei propri principi. La cedevolezza delle disposizioni "di dettaglio" emerge dal testo del comma 2 del citato articolo 32, in base al quale la normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi del T.U. n.380/01. Detta disposizione non può, però, interpretarsi, nel senso di rendere inapplicabile l'intera disciplina del condono quando le regioni abbiano già provveduto ad adeguare la propria normativa di settore.
La norma regionale, quindi, esula dalle competenze regionali in quanto viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, perché contrasta con norme da ritenersi principi fondamentali in materia di governo del territorio, contenute nell'articolo 32 del D.L. n.269/2003.
La legge regionale risulta, altresì, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui allo stesso articolo 117, comma 3 della Costituzione, considerato che essa è suscettibile di impedire l'attuazione di una legge statale incidente sulla manovra finanziaria annuale.
Si ricorda, infine che il Governo, per i medesimi motivi, nello scorso novembre 2003 ha sollevato conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso una delibera della Giunta Regionale della Campania dai contenuti analoghi e negli scorsi mesi di gennaio e febbraio ha impugnato leggi delle Regioni Marche, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna che non applicavano la sanatoria edilizia nel proprio territorio.
2) La norma contenuta nel medesimo articolo 46, comma 3, lettera a), prevedendo che l'emananda legge regionale in materia di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, deve perseguire, tra i propri obiettivi, la tutela assoluta delle risorse ambientali , del paesaggio e del patrimonio storico, architettonico e culturale, comprende nella competenza regionale in materia di governo del territorio aspetti rientranti invece nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, in violazione dell'articolo 117, comma 2 lettera s) della Costituzione.
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