Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria regionale per l' esercizio 2004 . (27-2-2004)
Lazio
Legge n.2 del 27-2-2004
n.7 del 10-3-2004
Politiche economiche e finanziarie
29-4-2004 / Impugnata
La legge della regione Lazio è censurabile in quanto:
1) L'art. 6 laddove dispone l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica in caso di perdita di possesso del veicolo, ed il diritto di rimborso delle somme versate, esula dalla competenza regionale e si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera E della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva statale il sistema tributario, cui afferisce detto tributo (sent. C. Cost. n. 296/2003, n. 37/2004, n. 311/2003).
2) L'art. 31 disciplina una convenzione con la società "Lazio Service spa" per l'utilizzo di personale da destinare agli uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale.
Tale personale prima selezionato e successivamente assunto dalla società, sarà destinato a lavorare presso le predette strutture della Regione (commi 3 e 4).
Siffatto meccanismo elude il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico e pertanto si pone in contrasto con gli articoli 3,51 e 97, comma 1 e 3, della Costituzione, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n.194/2002 e da ultimo n.274/2003), nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

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