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Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale (24-2-2004)
Marche
Legge n.4 del 24-2-2004
n.20 del 4-3-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
23-4-2004 /
Impugnata
Gli artt. 1 e 2 della legge della regione Marche n. 4 del 2004, e gli articoli ad essi collegati, dispongono l'inserimento nei ruoli regionali, ed in particolare nell'organico delle aziende del servizio sanitario regionale, del personale già assunto a tempo indeterminato in unità operative o strutture sanitarie private riconvertite, disattivate o soppresse. Tale personale, che risulta quindi in esubero, è inquadrato previa selezione per titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale. L'idoneità costituisce requisito per l'inserimento nei ruoli, inserimento a sua volta subordinato alla presenza di posti vacanti nell'organico delle aziende.
Tale previsione, disponendo l'inserimento di personale già in servizio presso strutture private nel ruolo di un'amministrazione pubblica, senza le modalità del concorso pubblico, viola il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 194/2002, 373/2002, 274/2003), nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento.
I menzionati principi costituzionali risultano altresì violati dagli articoli censurati per la copertura di tutti i posti disponibili (peraltro non quantificati dalla legge in oggetto) mediante procedura interamente riservata.
Si ritiene, pertanto, di proporre la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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