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Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n.2 (24-3-2004)
Emilia Romagna
Legge n.5 del 24-3-2004
n.40 del 25-3-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
7-5-2004 /
Impugnata
La legge della regione Emilia-Romagna n.5 del 24 marzo 2004, recante norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, essendo riconducibile alle materie dell'immigrazione e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, incide su materie riservate alla competenza esclusiva statale dall' art. 117, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione.
In particolare l'interferenza con le menzionate competenze esclusive statali si manifesta nei seguenti articoli, e in quelli ad essi collegati.
1) L'art. 3, comma 4, lett. d), laddove prevede lo svolgimento, da parte della Regione, di attività di osservazione e monitoraggio del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza degli stranieri prima dell'espulsione, e dei centri di identificazione dei rifugiati, invade la competenza riservata allo Stato (che la affida al Ministero dell'interno) in ordine a tali centri, secondo quanto risulta dall'art. 14 del T.U. n. 286/98 e dall'art. 1-bis del D.L. n. 416/89, con interferenza altresì in materia di ordine pubblico e sicurezza, anch'essa di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
2) Gli artt. 6 e 7, riconoscendo nuove forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati all'attività politico-amministrativa della Regione, in qualità di rappresentanti della "Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" ed affidando a tale organo importanti funzioni, quale quella di "formulare proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio" nonché "esprimere pareri su qualsiasi argomento sottopostole dai competenti organi regionali" sono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. che riconduce la condizione giuridica degli stranieri non appartenenti all'Unione Europea nell'ambito della competenza esclusiva dallo Stato. (Tant'è che la promozione da parte degli statuti comunali di forme di partecipazione alla vita pubblica locale degli stranieri regolarmente soggiornanti è stabilita dalla legislazione statale, e in particolare dall'art.8 del d. lgs. n. 267/00, 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali').
3) L'art. 10, in tema di politiche abitative, al fine di favorire gli interventi a beneficio dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella regione, attribuisce loro, tra l'altro, il diritto di "accedere in condizione di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione", interferendo in tal modo con le menzionate competenze esclusive attribuite dalla Costituzione allo Stato, il quale, con l'art. 40 del d. lgs. n. 286 del 1998, ha circoscritto il citato diritto di accesso all'edilizia residenziale pubblica ai soli cittadini stranieri "titolari di carta di soggiorno" (rilasciata a coloro che soggiornanano regolarmente nel territorio dello Stato da almeno sei anni), "e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo".
4) L'art. 3, comma 5, ricomprendendo tra le ' funzioni della regione', l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti, eccede dalla competenza regionale, dovendosi ritenere tale potere, almeno con riferimento alle funzioni di cui alle disposizioni sopra censurate, attribuito allo Stato, in base alla sua competenza esclusiva in materia. La disposizione in oggetto, inoltre, non determina in alcun modo la tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione. Risultano pertanto violati l'art. 114 e 120, secondo comma, della Costituzione (in tal senso Corte Cost. n. 69/2004).
Per i motivi sopra indicati la legge regionale in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
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