Dettaglio Legge Regionale

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio . Collegato ordinamentale 2004 . (24-3-2004)
Lombardia
Legge n.5 del 24-3-2004
n.13 del 26-3-2004
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2004 è stata impugnata la legge della Regione Lombardia n.5 del 24 marzo 2004 concernente "Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004", in quanto prevedeva: 1) all'articolo1, comma 1, lettera J), l'estensione della caratteristica della storicità anche ai veicoli iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione, in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale con l'articolo 60, comma 4, del dlgs n.285/1992 che indica in modo tassativo i registri alla cui iscrizione consegue la qualifica di veicolo storico; 2) la disposizione contenuta nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera n), determinando l'importo della tassa di rilascio della concessione regionale di caccia e pesca in misura ampiamente superiore al 20% della tariffa stabilita dall'articolo3, comma 5, della legge n. 281/1970, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, eccedeva dalle competenze regionali e si poneva in contrasto con il combinato disposto dell'art. 119, comma 2, e art. 117, comma 3, della Costituzione.
La Regione Lombardia, peraltro, ha successivamente emanato la legge regionale n.19 del 3 agosto 2004 che all'art. 7, comma 5 lettera e) e b) ha disposto l'abrogazione delle disposizioni impugnate e la loro sostituzione con quelle previgenti. Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti alla Corte Costituzionale. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Economia e finanze, ufficio del coordinamento legislativo finanze, con nota del 22 novembre u.s., evidenziando quanto appena esposto. Pertanto si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
21-5-2004 / Impugnata
La legge, che, tra l’altro, modifica il testo unico della disciplina dei tributi regionali, premesso che la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 296/03, 297/03 e 37/04, ha affermato che : “…allo stato la tassa automobilistica non può qualificarsi tributo proprio della regione, nel senso oggi fatto proprio dall’articolo 119, comma 2, della Costituzione…” e che “ …si deve, pertanto, ritenere preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti , istituiti e regolati da leggi statali..”, è censurabile per i seguenti motivi :
1)la norma di cui all’articolo 1, comma 1, lettera j), estendendo la caratteristica di storicità anche a veicoli iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione, ai fini dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, viola l’articolo 117, comma 2, lettera e) della costituzione in relazione all’articolo 60, comma 4, del d.lgs n. 285/1992 che indica in modo tassativo i registri alla cui iscrizione consegue la qualifica di veicolo storico;
2)la disposizione contenuta nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera n), determinando l’importo della tassa di rilascio della concessione regionale di caccia e pesca in misura ampiamente superiore al 20% della tariffa stabilita dall’articolo 3, comma 5, della legge n. 281/1970, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, eccede dalle competenze regionali in contrasto con il combinato disposto dell’articolo 119 comma 2 e 117, comma 3 della Costituzione.

« Indietro