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Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali . (14-4-2004)
Emilia Romagna
Legge n.7 del 14-4-2004
n.48 del 15-4-2004
Politiche infrastrutturali
3-6-2004 /
Impugnata
La legge, che detta numerose disposizioni in materia ambientale è censurabile per i seguenti motivi :
1) la norma contenuta nell'articolo 44, comma 3 , prevede che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549/1995 sia fissato con deliberazione della Giunta regionale.
Tale disposizione, premesso che si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla Regione ma non di tributi propri regionali, considerato che la Corte Costituzionale nella sentenza n.37/04, ha affermato che “ …si deve, tuttora ritenere preclusa alle Regioni (se non nei limiti ad esse espressamente riconosciute dalle leggi statali) la potestà di legiferare sui tributi esistenti , istituiti e regolati da leggi statali..”, viola l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in relazione allo stesso articolo 3, comma 29, della legge n. 549/1995 che riserva alla legge regionale e non ad un atto di Giunta, il compito di fissare l'ammontare di tale imposta.
2) la disposizione contenuta nell'articolo 47 - che introduce l'articolo 25 ter alla legge regionale n. 25/1999 - prevede che con decreto del Presidente della Giunta venga stabilito il metodo per la definizione della tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti. L'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa in materia di acque costituisce sia un livello essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, sia principio fondamentale in materia di governo del territorio. Infatti la determinazione di tali criteri è rimessa ( dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/1994) allo Stato con un procedimento che prevede la concertazione e l'intesa con le Regioni.
Pertanto la previsione regionale che attribuisce alla Giunta regionale la definizione di detti criteri, oltre a violare il principio, costituzionalmente riconosciuto, dell'intesa e della concertazione tra enti territoriali, viola l'articolo 117, comma 2, lettera m) e l'art.117, comma 3 della Costituzione.
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