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Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l' anno finanziario 2004 e per il triennio 2004 - 2006 e norme legislative collegate ( legge finanziaria 2004 ). (8-4-2004)
Bolzano
Legge n.1 del 8-4-2004
n.16 del 20-4-2004
Politiche economiche e finanziarie
3-6-2004 /
Impugnata
la legge è censurabile per i seguenti motivi:
1) l'articolo 34, laddove prevede la non applicazione delle disposizioni statali in materia di risanameto di opere abusive (art. 32 d.l. 30-9-2003 n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326), si pone in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost.. Infatti, considerato che, nella fattispecie, il condono edilizio rientra nella manovra economica dello Stato e, in quanto tale, attiene ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza dello Stato ed influisce, altresì, nella materia della tutela dell'ambiente, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lett. s), Cost., la norma provinciale eccede dalle proprie competenze statutarie e si pone in contrasto con le su indicate disposizioni costituzionali.
2) l'articolo 38, comma 3, nella parte in cui prevede la possibilità "...per i residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse, nonché i materiali da essi derivanti non idonei al consumo, di essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento…" contrasta con quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del Regolamento CEE n. 1774/2002 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".
Pertanto l'articolo in esame contrasta con gli obblighi comunitari, eccede dalle competenze statutarie, che vanno esercitate in armonia con la Costituzione e nel rispetto degli oblighi internazionali e viola l'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3) l'articolo 19, comma 4, della legge in esame, nel prevedere la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale, contrasta con quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 il quale prevede esclusivamente il conferimento di supplenze temporali o annuali. Tale norma costituisce principio di riforma economico-sociale per le Regioni e le Province autonome come risulta altresì dall'articolo 2, comma 1, lett. dd), della l. n. 421 del 1992, applicabile alle Province autonome per come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 383 del 1994. La disposizione statale su menzionata rientra, altresì, nelle norme generali sull'istruzione che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. n), della Costituzione è materia di competenza esclusiva statale. Qualora si ritenesse, invero, che la materia in esame rientri nell'"istruzione", di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, tale previsione deve considerarsi principio fondamentale. Per tali ragioni la norma provinciale eccede dalle proprie competenze statutarie e contrasta con le disposizioni costituzionali su indicate.
Per le su esposte ragioni, si ritiene debba promuoversi questione di legittimità costituzionale dinnanzi la Consulta.
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