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Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale . (6-4-2004)
Marche
Legge n.6 del 6-4-2004
n.36 del 15-4-2004
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2004 è stata impugnata la legge della Regione Marche n.6 del 6 aprile 2004 concernente: "disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" in quanto prevedeva nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), che la Regione, al fine di dichiarare una determinata area ad elevato rischio di crisi ambientale, individuasse preliminarmente, "i limiti oltre i quali la qualità dell'ambiente deve essere considerata insufficiente nonché "il limite oltre il quale il rischio di eventi straordinari è da ritenersi inaccettabile".
Tali norme, quindi, attribuendo alla Regione il compito di definire i parametri di qualità ambientale o di rischio di eventi straordinari - in assenza di un richiamo al rispetto della normativa statale e comunitaria di settore - si poneva in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, perché invasiva della competenza statale, ribadita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 536/02) , ad individuare i c.d. standards di tutela dell'ambiente in maniera uniforme sul territorio nazionale.
Infatti, la fissazione a livello regionale di limiti di qualità ambientale o di rischio di eventi straordinari , disomogenea sul territorio nazionale, è suscettibile di generare inevitabili pregiudizi agli equilibri ambientali da salvaguardare.
La Regione Marche, peraltro, ha successivamente emanato la legge regionale n. 21 del 12 ottobre 2004 che modifica la precedente norma impugnata dal Governo, introducendo il richiamo esplicito all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria.
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
3-6-2004 /
Impugnata
La legge, che detta norme per la disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale, è censurabile in quanto prevede, nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c) , che la Regione, al fine di dichiarare una determinata area ad elevato rischio di crisi ambientale, individui preliminarmente , tra l'altro, "i limiti oltre i quali la qualità dell'ambiente deve essere considerata insufficiente " nonché "il limite oltre il quale il rischio di eventi straordinari è da ritenersi inaccettabile".
Tali norme, quindi, attribuendo alla Regione il compito di definire i parametri di qualità ambientale o di rischio di eventi straordinari - in assenza di un richiamo al rispetto della normativa statale e comunitaria di settore - si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, perché invadono la competenza statale, ribadita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 536/02) , ad individuare i c.d. standards di tutela dell'ambiente in maniera uniforme sul territorio nazionale.
Infatti, la fissazione a livello regionale di limiti di qualità ambientale o di rischio di eventi straordinari , disomogenea sul territorio nazionale, è suscettibile di generare inevitabili pregiudizi agli equilibri ambientali da salvaguardare.
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