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Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale . (14-4-2004)
Marche
Legge n.7 del 14-4-2004
n.40 del 22-4-2004
Politiche infrastrutturali
3-6-2004 /
Impugnata
La legge, che detta norme per la valutazione di impatto ambientale, è censurabile per il seguente motivo :
le disposizioni contenute nell' articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e correlato articolo 6, assoggettano a procedura di VIA i progetti di cui all'allegato B2 e pertanto anche (n.5, lettera r) l'istallazione di antenne di radiocomunicazioni con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.
Tali norme eccedono dalla competenza regionale in quanto prevedono un doppia procedura (verifica preliminare e conseguente procedura di VIA) su categorie di opere non previste dalle norme statali di cui ai DPCM 10 agosto 1988 e 27 dicembre 1988.
Ciò comporta un indebito appesantimento delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e pregiudica il corretto ed omogeneo sviluppo delle reti di infrastrutture di radiotelecomunicazioni, in violazione della disposizione contenuta nell'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche che, in attuazione della normativa comunitaria (direttive 2002/19/CEE, 2002/20/CEE, 2002/21/CEE e 2002/22/CEE) prevede procedure celeri per la realizzazione di dette infrastrutture.
Le disposizioni regionali suddette si pongono quindi in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione.
Infatti la citata norma del codice delle comunicazioni deve ritenersi principio fondamentale in materia di ordinamento delle comunicazioni, quindi vincolante la competenza attribuita alle regioni in forma concorrente su tale materia.
La Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 307/2003 e 331/2003 ha affermato che le competenze regionali in materia di uso e gestione del territorio devono comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non risultare ingiustificatamente di impedimento o di ostacolo al loro insediamento .."corrispondendo a impegni di origine europea e all’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi".
Per i motivi sopra specificati si propone l'impugnazione delle norme regionali ex art. 127 della Costituzione.
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