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Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise . (26-4-2004)
Molise
Legge n.9 del 26-4-2004
n.9 del 30-4-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA ALL'IMPUGNATIVA
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2004, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Molise n. 9 del 26 aprile 2004, recante "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune previsioni del provvedimento (art. 2, commi 3, lett. e), e 4, lettere a) e b)), consentendo alla Regione di stipulare convenzioni, tra gli altri, con i centri di intermediazione nazionali ed esteri ed attribuendo alla stessa adempimenti amministrativi previa convenzione da stipulare con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di adozione internazionale, in quanto afferente a quella dell'ordinamento civile.
Successivamente la Regione Molise con la legge n. 16 del 5 maggio 2005, recante “Disposizioni modificative della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, ad oggetto «Provvedimenti per l’adozione di minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise»", ha apportato nei confronti delle norme oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Con il nuovo intervento legislativo la Regione, da un lato, ha chiarito che la stessa intrattiene con i centri di intermediazione nazionali ed esteri rapporti di carattere esclusivamente informativo, escludendosi in tal modo che la Regione possa stipulare convenzioni con i suddetti organismi (art. 1), e dall’altro, ha abrogato il censurato art. 2, comma 4, relativo allo svolgimento di adempimenti amministrativi di esclusiva competenza della Commissione nazionale per le adozioni internazionali (art. 2). Per tali motivi, il Governo ha deliberato la non impugnativa della l.r. n. 16/2005 nella seduta del 24 giugno 2005.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale in parola, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
22-6-2004 /
Impugnata
Il comma 3, lett. e), e il comma 4, dell'art. 2 della legge regionale in esame, attribuendo alla Regione determinati compiti in materia di adozione internazionale, eccedono dalla competenza regionale in quanto è riservato in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, legiferare in tale materia, che attiene all'ordinamento civile. In particolare:
- L'art. 2, comma 3, lett. e), riconoscendo alla Regione la possibilità di stipulare convenzioni con i centri di intermediazione esteri, attribuisce alla stessa un compito che l'art. 39, comma 1, lett. b), della L. n. 184/83 ( come modificata dalla L. n. 476/98, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993) riserva alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali.
- L'articolo 2, comma 4, prevedendo che, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, la Regione possa: a) rilasciare l' autorizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; b) rilasciare il certificato di conformità dell’autorizzazione alle disposizioni della menzionata Convenzione per la tutela dei minori, contrasta con l’art.39, comma 1, lett. h) ed i) della legge 4 maggio 1983 n.184 (modificata dalla L. n. 476/98) che attribuisce tali funzioni all’esclusiva competenza della Commissione per le adozioni internazionali. Tale attribuzione è finalizzata a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’uniformità di valutazione delle situazioni soggettive che interessano i minori adottati provenienti da altri paesi e di consentire un’adeguata attività di controllo in Italia dell’ingresso e del soggiorno dei minori in stato di adozione.
Per tali motivi le disposizioni regionali menzionate devono essere impugnate ai sensi dell'art. 127 Cost., per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
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