Dettaglio Legge Regionale

Norme per il governo del territorio . (23-4-2004)
Veneto
Legge n.11 del 23-4-2004
n.45 del 27-4-2004
Politiche infrastrutturali
22-6-2004 / Impugnata
La legge in esame detta norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze degli enti territoriali sottoordinati, le regole per l'uso dei suoli, secondo criteri di prevenzione e riduzione o eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale.
La stessa appare censurabile con riferimento alle disposizioni di seguito riportate.
Le disposizioni contenute nell'art. 40 della legge in esame, prefigurano misure di limitazione e conformazione della proprietà privata da ritenersi riservate alla funzione statale di tutela dei beni culturali, proprio in considerazione del fatto che l'individuazione di tali misure rappresenta una delle "attività fondamentali in cui si esplica la tutela", così come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 9/2004. Pertanto è da ritenere che la norma si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. che riserva allo Stato la potestà normativa in materia di tutela dei beni culturali.
La disposizione contenuta nell'articolo 50, comma 8, lettera c), della legge regionale in esame, prevede che i Piani regolatori generali possano definire minori distanze nelle zone territoriali omogenee, rispetto a quelle previste dal D.M. 1444/1968, qualora gli edifici antistanti siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore. Tale norma concreterebbe una sanatoria ex post di situazioni suscettibili di dar luogo, in applicazione all'articolo 875 del codice civile, ad un diritto al risarcimento nei confronti di taluni proprietari, andando pertanto ad incidere sulla materia dell'ordinamento civile, preclusa alla potestà legislativa regionale e pertanto appare in palese contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
La Regione Veneto ha fatto pervenire una nota tecnica per sostenere la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge in esame.
Le argomentazioni apportate dalla Regione non risolvono però le censure sopra evidenziate e dunque, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover impugnare la legge in esame davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

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