Dettaglio Legge Regionale

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali. (24-5-2004)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.17 del 24-5-2004
n.21 del 26-5-2004
Politiche ordinamentali e statuti
3-6-2004 / Impugnata


La legge che detta norme per il settore degli affari istituzionali è censurabile per il seguente motivo: la disposizione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nel prevedere la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste da parte del Presidente della Regione, eccede la competenza legislativa regionale.
Infatti, la materia dei porti non risulta attribuita dallo Statuto alla potestà legislativa regionale e l’articolo 117, comma 3, della Costituzione, che può ritenersi applicabile alla Regione Friuli Venezia Giulia in base all’articolo 10 della L.C. n.3/2001, attribuisce alla regione la competenza legislativa in forma concorrente.
Pertanto, l’articolo 8, della L.n.84/94, come modificato dall’articolo 6 del d.l. 28.5.2004 n.136, recante il riordino della legislazione in materia portuale, che riserva alla autorità statale, previa intesa con la regione interessata, la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale, deve considerarsi norma di principio non derogabile dalla regione.
Per tale motivo la disposizione regionale deve essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art.127 Cost..

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