Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo ( legge finanziaria regionale 2004 ) (26-4-2004)
Abruzzo
Legge n.15 del 26-4-2004
n.10 del 31-5-2004
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa



Oggetto: rinuncia impugnativa legge Regione Abruzzo n. 15 del 26 aprile 2004


Con delibera del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2004 è stata impugnata la legge della Regione Abruzzo
n.15 del 26 aprile 2004 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e
pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004"), in quanto prevedeva:
1) all'art.81 , comma1, lett. a), b), c),, l'aggiunta di altre fattispecie a quelle previste dall'art.17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n.39 per l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica, ponendosi quindi in contrasto con l'art.117, comma 2, lettera e) della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva statale il sistema tributario, cui afferisce detto tributo, non consentendo pertanto alla Regione l'indicazione di nuove fattispecie cui riconoscere l'esenzione del tributo come affermato dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale ( n.296/2003, n.37/2004).
2) l'articolo 98, comma 3, prevedendo l'estensione all'esercizio finanziario 2003, ormai decorso, dell'utilizzo di risorse stanziate sul capitolo di spesa n.71520, violava il principio generale di contabilità dell'annualità del bilancio ponendosi quindi in contrasto con l'articolo 81, comma 1, della Costituzione, secondo il quale l'unità temporale della gestione finanziaria è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.La Regione Abruzzo, peraltro, ha successivamente emanato la legge regionale n.34 del 12 ottobre 2004 che all'art.1, comma 7 e 8 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni impugnate e la loro sostituzione con quelle previgenti. Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti alla Corte Costituzionale.
16-7-2004 / Impugnata
La legge regionale presenta i seguenti profili di illegittimità
1) l'art. 81,comma 1, lett. a), b), c), laddove aggiunge altre fattispecie a quelle previste dall'art.17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n.39 per l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica, si pone in contrasto con l'art.117, comma 2, lettera e) della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva statale il sistema tributario, cui afferisce detto tributo, non consentendo pertanto alla Regione l'indicazione di nuove fattispecie cui riconoscere l'esenzione del tributo come affermato dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale ( n.296/2003, n.37/2004).

2) l'articolo 98, comma 3, prevedendo l'estensione all'esercizio finanziario 2003, ormai decorso, dell'utilizzo di risorse stanziate sul capitolo di spesa n.71520, viola il principio generale di contabilità dell'annualità del bilancio e si pone quindi in contrasto con l'articolo 81, comma 1, della Costituzione, secondo il quale l'unità temporale della gestione finanziaria è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

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