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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993 , n. 19 recante '' norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ''. (20-5-2004)
Molise
Legge n.15 del 20-5-2004
n.11 del 1-6-2004
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con la legge n.15 del 20/05/2004 la regione aveva introdotto una disposizione ( all'art.1 comma 19 )che prevedeva, per i cacciatori di altre regioni che intendessero praticare la caccia nel territorio di una provincia della regione Molise, il pagamento di una somma stabilita dalla provincia, compresa tra l'importo della tassa di concessione governativa ed il triplo della tassa stessa. Tale pagamento configurava un tributo che non trovava fondamento nella normativa statale di riferimento ed era stato oggetto di impugnativa, con delibera del Consiglio dei Ministri del 16.07.2004, per eccesso di competenza regionale nella determinazione della tassa di concessione regionale prevista dall'art.23 della legge statale n.152/92, in violazione quindi della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, di cui all'art.117, comma 2,lettera e) della Costituzione.
Inoltre, ove tale norma fosse stata considerata istitutiva di " tributo proprio" regionale, ciò avrebbe comunque comportato la violazione dell'art.119, comma 2, cost., considerato che la stessa Corte Costituzionale ha affermato che tali tributi non possono essere istituiti prima che il legislatore statale " determini le grandi linee dell'intero sistema tributario e definisca gli spazi ed i limiti rispettivamente di Stato, Regioni ed enti locali" ( cfr. sent.n.37/2004 ).
Successivamente, con la legge n.39 dell'11.11.2005, la regione Molise ha abrogato la disposizione oggetto di censura, ed il Governo ha esaminato la legge e ne ha deliberato la non impugnativa, nel Consiglio dei Ministri del 22.12.2005.
Considerato, pertanto, che risultano venuti meno i motivi dell'impugnativa della legge n. 15/2004, si ritiene sussistano le ragioni per rinunciare alla stessa.
16-7-2004 /
Impugnata
La legge ,che detta norme di modifica alla normativa regionale sulla caccia è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’articolo 1, comma 19, ove si prevede che “il cacciatore di altre regioni che intenda praticare la caccia nel territorio di una provincia della regione Molise, debba pagare, per ogni ambito di caccia concesso, una somma stabilita dalla provincia, compresa tra l’importo della tassa di concessione governativa ed il triplo della stessa tassa”.
Tale pagamento configura un tributo che non trova fondamento nella normativa statale di riferimento. In particolare l’articolo 23 della l. n. 152/92, prevede che la regione può determinare la tassa di concessione regionale entro i limiti del 50 per cento e del 100 per cento della tassa di concessione governativa ma non fa alcun riferimento ad ulteriori prelievi in favore delle province né da quest’ultima determinate nell’ammontare.
Né esso può considerasi “tributo proprio” della Regione o degli Enti locali ai sensi dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione, in quanto, alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, a tal fine è necessario “l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali” (cfr sent. n. 37 / 2004).
La norma regionale, quindi, nella parte in cui eccede dalle proprie competenze per la determinazione della tassa di concessione regionale previste dall’articolo 23 della l. n. 152/92, invade la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Essa, altresì, ove si considerasse istitutiva di un “tributo proprio”, viola il disposto dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione considerato che la Corte Costituzionale, nella citata sentenza , ha affermato che tali tributi non possono essere istituiti prima che il legislatore statale “determini le grandi linee dell’intero sistema tributario” e definisca “gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali”.
Per tale motivo la disposizione regionale deve essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art.127 Cost..
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