Dettaglio Legge Regionale

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994 , n. 6 - Disciplina della raccolta , coltivazione , conservazione e commercio dei tartufi. (26-5-2004)
Umbria
Legge n.8 del 26-5-2004
n.24 del 9-6-2004
Politiche infrastrutturali
23-7-2004 / Impugnata
Si premette che la materia della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi è disciplinata dalla legge quadro statale n. 752/1985, ed assume aspetti ricadenti in diverse competenze.
Infatti, la disciplina giuridica riguardante i tartufi ha come propria finalità sia quella di favorire lo sviluppo di un settore agroalimentare di qualità, sia di tutelare la risorsa biologica, sia di favorire i settori di sviluppo economico legati alla produzione del patrimonio tartuficolo.
Tale normativa inoltre risponde all'esigenza di garantire la proprietà privata dei terreni ove si sviluppa la coltura e di tutelare adeguatamente l'ambiente e l'ecosistema.
Anche la Corte Costituzionale ha affermato, infatti, nella sentenza n. 328/1990, che la citata legge quadro statale "persegue la finalità di salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore" ed "evita che la raccolta indiscriminata produca l'estinzione delle tartufaie e danni irreparabili al patrimonio ambientale".
E' quindi evidente che la materia trattata attiene a sfere di competenza attribuite, dall'articolo 117 della Costituzione, sia allo Stato che alle Regioni.
Pertanto, le disposizioni contenute nella citata legge quadro statale vincolano la legislazione regionale con quelle norme che, alla luce nell' assetto di competenze delineato dalla riforma del titolo V della Costituzione, possono considerarsi espressione della potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Ciò premesso, la legge regionale in esame appare presentare aspetti di illegittimità relativamente alle seguenti norme :
1 ) la disposizione contenuta nell'articolo 2, sostituendo il previgente articolo 2 della l.r. 6/94, nel prevedere gli ambiti in cui la raccolta dei tartufi è libera, ne consente la raccolta anche nei parchi e nelle oasi, nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura nonché nelle aziende faunistico venatorie e in quelle agro- turistico- venatorie.
La norma di cui all'articolo 3 della legge n. 752/1985 prevede genericamente la libera raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati.
Le aree indicate dalla norma regionale sono invece sottoposte dalle norme statali di cui alle leggi n.394/1991 (articoli 11 e 22) e n.157/1992 (art. 10 e 16) a speciale disciplina di salvaguardia, finalizzata ad assicurare standards di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale, da cui consegue il divieto di raccolta libera di tartufi.
La disposizione regionale pertanto invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
La stessa Corte Costituzionale ha affermato che "nelle concessionarie di aziende faunistico-venatorie che si trovano in terreni coltivati o con perimetro chiuso, non è consentita la libera raccolta dei tartufi (sent.328/90 Corte Cost.).
La medesima norma regionale, inoltre, prevedendo che le modalità di accesso alle aziende faunistico venatorie e a quelle agro- faunistico - venatorie siano definite dalla Giunta regionale, "sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria" limita il diritto di proprietà e invade, quindi, la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione .
2) la previsione di cui all'articolo 4, che integra l'articolo 4 della legge regionale n. 6/94, specifica, al comma 2 bis, che, ai fini della definizione di tartufaia controllata, per "presenza diffusa" si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro e che la superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari (comma 2 quater), elevato a quindici ettari nei confronti di eventuali consorzi o altre forme associative (comma 2 quinquies).
Tale disposizione, considerato che dalla definizione di tartufaia controllata discende, in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 752/1985, il diritto di proprietà sui tartufi prodotti in capo a coloro che tale tartufaia conducono, individua un parametro, peraltro irrealistico ed illogico, che arbitrariamente limita il diritto di proprietà, in contrasto con gli articoli 3, 41, 42 e 44 della Costituzione ed invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) Cost.
Sulla base di quanto esposto, si ritiene che le disposizioni regionali suindicate, e quelle ad esse collegate, debbano essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale in base all'articolo 127 della Costituzione.

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