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Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici. (17-6-2004)
Trento
Legge n.6 del 17-6-2004
n.25 del 22-6-2004
Politiche ordinamentali e statuti
29-7-2004 /
Impugnata
La legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004 n. 6 detta disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici.
Talune disposizioni appaiono censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale:
1) l'articolo 4, comma 1, che aggiunge il comma 3 bis all'articolo 8 della L.P. n. 7/97, prevedendo la possibilità di destinare "personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali" e disponendone il distacco, eccede dalla competenza statutaria, in quanto appare in palese contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettere a) e g) della Costituzione, il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La materia è infatti disciplinata dal d.P.R. n. 18/67, articolo 168, e dall'articolo 58 della L. n. 52/96, che prevedono che la figura dell'esperto provinciale o regionale sia reperita tra "funzionari" e non dirigenti, disponendone il collocamento fuori ruolo e non il distacco e che la designazione avvenga ad opera della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e la nomina da parte del Ministro degli Affari Esteri;
2) l'articolo 4, comma 5, lettera b), che introduce il comma 1 bis all'articolo 47 della L.P. n. 7/97, nella parte in cui prevede che il personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno con orario di lavoro intero, previa autorizzazione della struttura competente, possa svolgere "altra attività" a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro, viola le disposizioni statutarie (art.9, punto 2, dello Statuto speciale e relative norme di attuazione d.P.R. n. 405/88 e successive modifiche), che attribuiscono alla legislazione concorrente la materia dell'istruzione, in riferimento ai principi generali dell'ordinamento scolastico di cui all' articolo 508 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e all'articolo 53 del d.lgs.n. 165/2001, il cui combinato disposto disciplina le incompatibilità del personale docente, vietando l'esercizio di attività commerciale, industriale o professionale, nonché la possibilità di assumere o mantenere impegni alle dipendenze di privati. L'unica opportunità consentita al personale docente è quella disciplinata dall'articolo 508, comma 15, del d.lgs n. 297/94, dell'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
La norma si pone altresì in contrasto con l'articolo 98 della Costituzione secondo cui "i pubblici impiegati sobo al servizio esclusivo della Nazione".
3) l'articolo 4, comma 11, che riconosce, ope legis, ai soli effetti giuridici, la qualifica di "direttore di divisione" al personale avente la qualifica di "direttore di sezione", la cui decorrenza di inquadramento decorre dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni al personale interessato, eccede la competenza statutaria, in quanto viola l'articolo 97, primo e terzo comma, della Costituzione, poiché il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso disposta dal terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, così come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ( sentenze n. 194/2002, n.373/2002, n. 274/2003).
Infatti, la Corte Costituzionale ha più volte disposto che "l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza" ( sent. n 274/2003 );
4) analoghi rilievi di illegittimità per eccesso di competenza statutaria e per violazione dell'articolo 97, primo e terzo comma, della Costituzione devono essere formulati in relazione alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, la quale prevede che il personale regionale trasferito alla Provincia, con le modalità previste dalla L.R. n. 3/2003 e che sia stato incaricato presso la regione della reggenza di ripartizione per almeno cinque anni, venga inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della L.P. n. 7/97.
Precedenti leggi regionali, in tal senso, sono state impugnate dal governo dinanzi alla Corte Costituzionale.
Si ritiene, pertanto, di proporre la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale dinanzi alla Corte Costituzionale.
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