Dettaglio Legge Regionale

Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano (29-1-2002)
Bolzano
Legge n.2 del 29-1-2002
n.7 del 12-2-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
11-4-2002 / Impugnata
L’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) della legge della Provincia di Bolzano recante: “Provvedimenti per l’adozione di minori in Provincia di Bolzano” prevede che, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, la Provincia svolga i seguenti compiti: a) autorizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;b) attività certificativa di conformità dall’autorizzazione di ingresso dei minori.Le predette attività sono previste nell’art.39, comma 1, lett. h) ed i) della legge 4 maggio 1983 n.184 come funzioni attribuite dal legislatore all’esclusiva competenza della Commissione per le adozioni internazionali al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, l’uniformità di valutazione delle situazioni soggettive che interessano i minori adottati provenienti da altri paesi e di consentire un’adeguata attività di controllo in Italia dell’ingresso e del soggiorno dei minori in stato di adozione, e all’estero degli enti autorizzati all’attività di intermediazione nell’ambito delle procedure di adozione.Alle Regioni e alle Province autonome il legislatore ha riservato la possibilità di concorrere alle scelte politiche in tema di adozioni internazionali anche mediante la istituzione di servizi pubblici regionali, fermo restando le attribuzioni di stretta competenza della Commissione per le adozioni internazionali.Si ritiene, pertanto che l’articolo 2, comma 4 lettere a), b) e c) della legge provinciale contrastando con la normativa nazionale, ecceda i limiti di competenza riservata all’Ente Provinciale e, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione è proponibile i ricorso davanti alla Corte Costituzionale.

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