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Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. (27-7-2004)
Toscana
Legge n.38 del 27-7-2004
n.29 del 4-8-2004
Politiche infrastrutturali
24-9-2004 /
Impugnata
La legge presenta aspetti di illegittimità relativamente alle seguenti norme :
a) la disposizione contenuta nell'articolo 37, commi 2 e 3, prevedendo l'obbligo di indicare la capacità nominale del contenitore (potere di un contenitore a contenere una determinata quantità di prodotto) definendola come il volume indicato sul contenitore stesso, viola la normativa statale di cui al d.l. 3 luglio 1976, n. 451,convertito in legge n.614/1976, articoli 2 e 6, in quanto l'unica dicitura richiesta da tali norme in materia di metrologia e di etichettatura è il volume nominale (quantità netta). La disposizione regionale attribuisce invece alla capacità nominale delle bottiglie caratteristiche che sono del volume nominale od effettivo riferito al contenuto dell'imballaggio;
b) la norma di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) prevede che la Regione approvi norme regolamentari di attuazione della legge regionale disciplinando specificamente, tra l'altro, le capacità nominali e le tolleranze ammesse. Essa pertanto prevede una disciplina regionale su materia riservata in via esclusiva allo Stato in quanto attinente alla materia della metrologia legale, già disciplinata dal d.l. 451/1976, vonvertito in legge n. 614/1976 (articoli 2, 5 e 6) come modificato dal d.lgs n. 106/1992.
Le suddette disposizioni regionali, non risultando in linea con le norme comunitarie di cui alle direttive 75/106/CEE (art. 4) e 75/107/CEE (Allegato I nn. 1.1 e 3) - delle quali il predetto d.l. n.451/1976 convertito in legge n. 614/1976 costituisce attuazione - si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.
Esse, inoltre, eccedono dalle competenze regionali in quanto violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di pesi e misure di cui all'articolo 117, comma 2, lettera r) della Costituzione e , comportando differenze relative ai contenitori a livello nazionale, con conseguenti effetti distorsivi del mercato, contrastano altresì con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s) .
La Corte Costituzionale ha infatti affermato (sentenze n. 14/2004 e n. 272/2004) che la tutela della concorrenza va intesa "in quell'accezione dinamica…che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri……o a instaurare assetti concorrenziali".
Per tali motivi la legge regionale si presenta costituzionalmente illegittima e va impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art.127 cost.
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