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Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali sanitare. (6-8-2004)
Umbria
Legge n.18 del 6-8-2004
n.34 del 18-8-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
LEGGE PER LA QUALE SI PROPONE LA RINUNCIA ALL'IMPUGNATIVA
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 2004, è stata impugnata la legge della Regione Umbria n. 18 del 6 agosto 2004, recante "interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie".
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l'art. 2, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale in esame, prevedendo interventi che si attuano attraverso la formazione professionale del personale tecnico- sanitario da effettuarsi nel paese estero e stabilendo l'invio di attrezzature medico chirurgiche, configura interventi di cooperazione allo sviluppo senza coordinamento alcuno con il Ministero degli affari esteri né in ordine ai Paesi destinatari di dette attività, né in ordine alle modalità attraverso cui operare nel quadro della politica nazionale. Così disponendo la legge regionale - il cui intervento in materia di cooperazione allo sviluppo è ammesso sempre che sia coordinato con i principi nazionali di cooperazione - eccede dalla propria competenza, incidendo in materia di politica estera (della quale la cooperazione allo sviluppo costituisce parte integrante) riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.
Successivamente la Regione con legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2004, recante " Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18- Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie", ha apportato, nei confronti delle disposizioni oggetto di censura, modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionali. In particolare l'art.1 di tale ultima legge regionale aggiunge il comma 1bis all' art. 2 della legge regionale n. 18 del 2004, stabilendo che gli interventi previsti dal comma 1 del citato art. 2 sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e che a tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In ordine a tale ultima legge regionale n.32 del 2004,Il Governo ha deliberato, infatti, la non impugnativa nella seduta del 18 febbraio 2004.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all' impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
8-10-2004 /
Impugnata
L'art. 2, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale in esame (recante interventi sanitari a favore di paesi extracomunitari), prevedendo interventi che si attuano attraverso la formazione professionale del personale tecnico- sanitario da effettuarsi nel paese estero e stabilendo l'invio di attrezzature medico chirurgiche, configura interventi di cooperazione allo sviluppo senza coordinamento alcuno con il Ministero degli affari esteri né in ordine ai Paesi destinatari di dette attività, né in ordine alle modalità attraverso cui operare nel quadro della politica nazionale. Così disponendo la legge regionale - il cui intervento in materia di cooperazione allo sviluppo è ammesso sempre che sia coordinato con i principi nazionali di cooperazione - eccede dalla propria competenza, incidendo in materia di politica estera (della quale la cooperazione allo sviluppo costituisce parte integrante) riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.
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