Dettaglio Legge Regionale

Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. (5-8-2004)
Abruzzo
Legge n.23 del 5-8-2004
n.22 del 20-8-2004
Politiche infrastrutturali
8-10-2004 / Impugnata
La legge regionale presenta i seguenti aspetti di illegittimità:
1) le norme contenute negli articoli 4, comma 4, e 7, comma 4, lettera b), vietano alle società a capitale interamente pubblico , proprietarie delle reti , degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, nonché affidatarie della gestione del servizio , di partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio. Tale generico divieto, considerato che l'articolo 113, comma 15 quater del T.U.E.L. (D. lgs n. 267/2000) consente alle attuali società a capitale interamente pubblico di partecipare a gare sino al 31 dicembre 2006, impedisce di fatto l'esercizio di un'attività economica sul territorio abruzzese, in contrasto con il principio di libera circolazione garantito dall'articolo 3, comma 1, lett. c) del Trattato dell'Unione Europea, violando quindi l'articolo 117, comma 1 della Costituzione. Le citate norme regionali si pongono, altresì, in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117 comma 2, lettera e) della Costituzione;
2) la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) prevede un limite minimo di partecipazione azionaria del socio privato nella società che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica. Tale limitazione, che non è contemplata dalla norma di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b) del T.U.E.L., risulta lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Inoltre, essendo suscettibile di alterare il regime di libero mercato, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;
3) la previsione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), secondo la quale è fatto divieto alle società a capitale interamente pubblico, titolari della gestione del servizio, di conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale introduce una limitazione all'esercizio del diritto alla prestazione dei servizi professionali, in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 52-58 e 59-66 del Trattato dell'Unione Europea e viola quindi l'articolo 117, comma 1 della Costituzione. La medesima norma regionale, inoltre, incide sull'autonomia statutaria e organizzativa di società di diritto privato invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
La stessa norma, infine, introducendo nuove fattispecie assolute di conflitto di interessi rispetto a quelle stabilite dagli articoli 50 e seguenti del T.U.E.L. viola la competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione ;
4) la norma di cui all'articolo 7, comma 4, lettera f) prevedendo che le società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio siano obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, pone indebitamente a carico di società obblighi ed oneri per l'assunzione di personale non previsti dal diritto privato, ed invade quindi la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione;
5)la previsione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera g), con la quale vengono disciplinate alcune cause di ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia , consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, atteso che tali fattispecie riguardano la materia degli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane, invade la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.
Per tali motivi la legge deve essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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