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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003 , n. 1 , concernente '' Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi''. (31-8-2004)
Molise
Legge n.18 del 31-8-2004
n.18 del 16-9-2004
Politiche economiche e finanziarie
11-11-2004 /
Impugnata
L'articolo 1 della legge in esame fissa l'ammontare del tributo speciale, a decorrere dal 1 gennaio 2005, in euro 0,0106 a kg per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico. La disciplina statale, di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28-12-1995, n. 549, stabilisce invece che l'ammontare dell'imposta per chilogrammo conferito dei predetti rifiuti sia compreso tra la misura minima di lire 2 e quella massima di lire 20, pari rispettivamente ad euro 0,0010329 ed euro 0,010329.
Inoltre nel comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 è disposto che "l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" e che "in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, s'intende prorogata la misura vigente". Per quanto riguarda la legge regionale in esame, si riscontra che la promulgazione è avvenuta il 31 agosto 2004 e la pubblicazione sul BUR il 16 settembre 2004 e, tuttavia, l'articolo 1 della legge fissa al 1 gennaio 2005 la decorrenza delle nuove incrementate misure.
Tanto premesso, si evidenzia che il tributo in questione, non potendosi considerare "tributo proprio" della Regione ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione sulla base di quanto affermato da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 37 del 2004 e la n. 241 del 2004), si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
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