Dettaglio Legge Regionale

Emilia Romagna
n.130 del 16-9-2004
Politiche ordinamentali e statuti
8-10-2004 / Impugnata

Il Consiglio regionale della Emilia Romagna ha approvato, in prima deliberazione, il 1 luglio 2004 e in seconda deliberazione, il 14 settembre 2004, il testo del nuovo Statuto regionale, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione n. 130 del 16 settembre 2004.
Dall’esame dell’articolato si evidenziano le seguenti illegittimità costituzionali riferite agli articoli di seguito elencati:

1) L’art.2, comma 1, lettera f) e correlato articolo 15, comma 1, laddove assicura, nell'ambito delle facoltà che sono costituzionalmente riconosciute alla Regione, rispettivamente il diritto di voto degli immigrati residenti ed il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare a tutti coloro che risiedono nel comune del territorio regionale, contrasta con l’art.48 della Costituzione, il quale riserva il diritto di elettorato attivo ai soli cittadini italiani. Tale disposizione contrasta, altresì, con la competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato e leggi elettorali e di legislazione elettorale degli enti locali, di cui all’art.117, comma 2, lett. f) e p) della Costituzione. Determina, altresì, una limitazione al potere di iniziativa legislativa proprio della regione, ai sensi dell’art.121, secondo comma, della Costituzione. Infatti, un'eventuale proposta di legge regionale alle Camere di segno contrario rispetto all'estensione del diritto di voto agli immigrati contrasterebbe con la disposizione statutaria sopra richiamata.


2) L'articolo 13, comma 1, lettera a), ove prevede che la Regione provveda a dare esecuzione ed attuazione agli accordi internazionali "stipulati" dallo Stato e non già anche ratificati, non appare conforme all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131/2003, che prevede la possibilità delle Regioni e delle province autonome di dare attuazione ed esecuzione agli accordi internazionali solo successivamente alla loro ratifica e non fin dal momento della stipula. Pertanto, la disposizione in esame viola l'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di politica estera.

3) Gli artt. 17 e 19, prevedono nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, un'istruttoria in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, tra gli altri, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. A tal fine, la Regione opera per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali.
Ciò comporta un ingiustificato appesantimento dell'attività regionale nel suo complesso, in contrasto con l'art.97 della Costituzione e in particolar modo un'interferenza nel procedimento legislativo, che può comportare violazione della autonomia del Consiglio regionale, organo deputato ad esercitare l'attività legislativa ai sensi dell'art.121 della Costituzione. Inoltre, il comma 2 dell’art. 17, prevedendo l’obbligo di motivazione sia per gli atti amministrativi di carattere generale sia per gli atti normativi, costitusce un limite ingiustificato alla potestà legislativa del consiglio regionale, ponendosi in contrasto col principio secondo cui l’attività legislativa non può essere soggetta all’obbligo di motivazione, in quanto attività libera nei fini.

4) L'art.24, comma 4, prevede che la regione disciplini le modalità di conferimento agli enti locali di cui all'art.118 della Costituzione, definendo finalità e "durata dell'affidamento".
La disposizione nel prevedere in linea generale "affidamenti" di funzioni amministrative a durata limitata, sembra menomare l'autonomia degli enti locali, che a norma dell'art.114 della Costituzione sono " enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione" e a norma dell'art.118, comma 2, sono "titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

5) L'articolo 26, comma 3, ove attribuisce all'Assemblea legislativa il compito di individuare le funzioni della città metropolitana di Bologna, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

6) L'art.28, comma 2, dispone che l'Assemblea discuta e approvi il programma di governo predisposto dal Presidente della regione riferito all'intera legislatura. Tale disposizione risulta in contrasto con il principio di elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Regione, di cui all’art.122 , quinto comma, della Costituzione, laddove non vengono precisate le conseguenze della mancata approvazione di tale programma, che devono essere, comunque, coerenti con la legittimazione popolare diretta del Presidente della Giunta.

7) L'art.45, comma 2, ove prevede che “la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale”, viola l’articolo 122, comma 1, della Costituzione, che riserva esplicitamente l’individuazione dei casi di incompatibilità nonché del sistema elettorale alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, e non allo Statuto. La norma statale, pertanto, incidendo nell'ambito della materia elettorale, viola la riserva di legge regionale di cui al citato articolo 122 della Costituzione. La legge regionale, infatti, è adottata da organi e con procedure differenti rispetto a quelle previste per l’approvazione dello Statuto (sentenza Corte Costituzionale n. 2/2004).

8) L'art.49, comma 2, prevede che la Giunta regionale disciplini l'esecuzione dei regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.
La disposizione statutaria, omettendo di far riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, si pone in contrasto con l'art.117, comma 5, della Costituzione, il quale statuisce espressamente che "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, …. provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

9) L'art.62, comma 3, ove prevede che la regione disciplini, in conformità ai principi costituzionali, il rapporto di lavoro del personale regionale, presuppone la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro nonché dei suoi aspetti fondamentali.
Ciò esula dalla competenza legislativa regionale ed invade la sfera di competenza riservata allo Stato ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. l) della Costituzione (ordinamento civile).
Tale argomentazione risulta altresì confermata dalla sentenza n.2/2004, che pur non escludendo "una seppur ridotta competenza normativa regionale in materia", attribuisce la disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale alla competenza esclusiva statale.

Nei confronti delle disposizioni sopra indicate, pertanto, viene promossa dal Governo la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione.

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