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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28/10/2004 è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sul “Nuovo Statuto della Regione Liguria ‘Legge di approvazione dello Statuto, votata in seconda lettura, a norma dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione, nella seduta del 28 settembre 2004’”, per motivi di illegittimità costituzionale inerenti gli articoli 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3 e correlato art.76, comma 1 lett.b), e 64.
La Regione Liguria – in adeguamento ai sopra citati rilievi formulati dal Governo – ha riapprovato in prima lettura il 23 novembre 2004 e in seconda lettura il 28 gennaio 2005 il testo di legge statutaria sul quale il Consiglio dei Ministri non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nella riunione del 18 febbraio 2005.
Successivamente la Regione, decorsi tre mesi dalla pubblicazione notiziale, senza che vi sia stata richiesta di referendum confermativo, ha promulgato sul Burl n.4 del 4 maggio 2005 la legge statutaria 3 maggio 2005 n.1 recante: “Statuto della Regione Liguria.
Quanto sopra ha determinato quindi il venire meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
28-10-2004 /
Impugnata
Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato in prima deliberazione, in data 27 luglio 2004, e in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, il testo del nuovo Statuto regionale, ai sensi dell’art.123 della Costituzione, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, n. 9 del 6 ottobre 2004.
Dall’esame dell’articolato si evidenziano le seguenti illegittimità costituzionali riferite agli articoli di seguito elencati:
1) L’art. 4 comma 2, prevede che “la Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresì, all’attuazione e all’esecuzione degli accordi comunitari”.
La norma eccede la competenza regionale, in quanto omette di menzionare il doveroso “rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”, in base a quanto disposto dall’art. 117, comma 5, della Costituzione
2) L’ art. 14, comma 2, secondo periodo, dispone che “la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive”.
Tale disposizione attiene al sistema di elezione che ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione è demandato alla disciplina della legge regionale nel quadro unitario dato dai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. L’introduzione nello statuto di disposizioni in materia elettorale viola, pertanto, la riserva di legge regionale e costituisce una forte limitazione dei poteri del Consiglio, oltre a determinare un irrigidimento della fonte, contrario alla volontà del legislatore costituzionale. Ciò comporta di conseguenza l’effetto di rendere indisponibili con l’iniziativa popolare referendaria le norme elettorali. Tale disposizione risulta altresì eccedere la competenza regionale, in relazione all’articolo 123, comma 1, Cost. che fissa rigidamente i contenuti e i limiti dello statuto stesso.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in proposito, con la sentenza n. 2/2004, a seguito dell’impugnativa dello statuto della regione Calabria.
3) L’art. 20 comma 2 lett. b) prevede che il Presidente del Consiglio Regionale accerti il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall’art. 126 c. 3 della Costituzione e dallo Statuto, e promuova il conseguente decreto del Presidente della Repubblica.
La norma in questione contrasta con l’art. 126 Cost.
I casi contemplati dall’art. 126 comma 3 Cost. comportano l’automatico scioglimento del Consiglio Regionale senza alcun intervento da parte del Presidente della Repubblica. L’art. 126, primo comma, Cost. prevede, invece, il decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, nei soli casi in cui questi abbiano compiuto “atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge”, senza alcun intervento del Presidente del Consiglio regionale.
La disposizione contrasta, altresì, con l’articolo 87 Cost. che prevede espressamente le funzioni del Presidente della Repubblica, le cui eventuali nuove funzioni non possono radicarsi in una fonte regionale, stante la competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera f, Cost.). In tal senso si è pronunciata la sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2004.
Una simile previsione viola, altresì, l’art. 123, primo comma, della Costituzione, non risultando "in armonia con la Costituzione".
4) L’art. 39 comma 3 prevede che “la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei propri componenti comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio” e l’art. 40 comma 1 dispone che “il Presidente della Giunta regionale, trascorsi due anni dall’insediamento presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma. Il voto negativo del consiglio sulla relazione, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti, comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio”.
Tali disposizioni prevedono un’ ulteriore fattispecie del meccanismo del "simul stabunt, simul cadent" rispetto a quelle previste dalla Costituzione, che rappresentano un "numerus clausus". Per questo motivo si devono considerare incostituzionali tutte le ipotesi ulteriormente previste per contrasto con l’art. 123, primo comma della Costituzione, secondo il quale lo Statuto deve essere “in armonia” con la Costituzione, nonché con l’art. 126, c. 3, che prevede espressamente i casi in cui opera il meccanismo del "simul stabunt, simul cadent".
Peraltro, la decadenza del Presidente, in luogo delle dimissioni, implica una conseguenza automatica che prescinde dalla volontà dell'organo, configurando una ingiustificata limitazione dei poteri dell'esecutivo regionale.
5) L’ art. 41, comma 2, prevede che “il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento”.
La disposizione è illegittima nella parte in cui non prevede la sola ipotesi di impedimento temporaneo, in quanto se si considerasse “impedimento permanente”, non sarebbe consentita la sostituzione del Vice Presidente al Presidente, in virtù del "simul stabunt simul cadent” previsto dall’articolo 126, comma 3 della Cost.
6) L’art. 43, comma 2, stabilendo che la mozione di sfiducia debba essere sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, contrasta con l’art. 126, comma 2 Cost., il quale, invece, prevede che sia sufficiente la sottoscrizione da parte di “almeno un quinto” dei componenti del Consiglio. La norma statutaria costituisce un illegittimo rafforzamento della posizione del Presidente della Giunta rispetto al Consiglio regionale, e rende più gravoso, rispetto al dettato costituzionale, il ruolo di controllo da parte delle opposizioni consiliari.
7) L’ art. 50 comma 3 e il correlato art. 76 comma 1 lett. b), che prevedono l’approvazione da parte della Giunta regionale di regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione, contrastano con il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed esecutivo, che in mancanza di deroghe espresse costituzionali, non consente l’adozione di regolamenti c.d. di delegificazione, né le deroghe previste nella legislazione statale sono suscettibili di estensione analogica. In particolare, la tipologia dei regolamenti di delegificazione non è ammissibile nelle materie di competenza concorrente, in quanto incide sui principi stabiliti dallo Stato con normativa primaria, in contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione.
8) L’art. 64, nella parte in cui prevede l’istituzione e la disciplina da parte della regione di nuovi enti locali territoriali, non previsti direttamente dall’art. 114 Cost., si pone in contrasto con la citata disposizione costituzionale, in quanto non rientra nelle competenze della regione istituire enti locali ulteriori rispetto a quelli ivi previsti.
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