Dettaglio Legge Regionale

Abruzzo
n.101 del 8-10-2004
Politiche ordinamentali e statuti
28-10-2004 / Impugnata

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato in prima lettura con deliberazione n. 139/3 in data 20 luglio 2004, confermato in seconda lettura con deliberazione n. 144/9 del 21 settembre 2004 il testo del nuovo Statuto regionale, ai sensi dell’art.123 della Costituzione, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, n. 101 - Speciale - dell'8 ottobre 2004.
Dall’esame dell’articolato si evidenziano le seguenti illegittimità costituzionali riferite agli articoli di seguito elencati:

1) L’art. 2, comma 3, ultimo periodo, prevede la partecipazione della regione all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. La disposizione contrasta con l’art. 117 comma 5 Cost., nella parte in cui omette il riferimento al rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato.

2) L’art. 45, comma 3, prevede il potere, da parte del Consiglio regionale, di sfiduciare uno o più assessori, e il conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire questi ultimi. Si tratta di una previsione che contrasta con l’art. 122, comma 5, ultimo periodo, Cost., secondo cui “il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”.
Nel momento in cui la Regione opta per il mantenimento della forma di governo preferenziale suggerita dal legislatore costituzionale, la Regione è tenuta al rispetto anche delle disposizioni costituzionali conseguenti. La regola del "simul stabunt simul cadent" in primo luogo, e il mantenimento dei peculiari poteri del Presidente eletto, tra cui, per l’appunto, quello di nomina e revoca dei consiglieri.
Pertanto, la disposizione statutaria in esame, omettendo di prevedere la ratifica, da parte del Presidente della Giunta, della sfiducia consiliare – e quindi di rimettere alla sua volontà finale l’eventuale cessazione del mandato degli assessori regionali sfiduciati – costituisce una ingiustificata limitazione dei poteri presidenziali, in contrasto con la citata disposizione costituzionale.

3) L’art. 46, comma 2, prevede che il programma di governo venga approvato dal consiglio regionale e che il voto contrario produca gli stessi effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia. Tale disposizione nel prevedere un’ ulteriore fattispecie del meccanismo del "simul stabunt, simul cadent" rispetto a quelle previste dalla Costituzione, che rappresentano un numerus clausus, contrasta con l’art. 123, primo comma della Costituzione, secondo il quale lo Statuto deve essere “in armonia” con la Costituzione, nonché con l’art. 126, comma 3, che prevede espressamente le ipotesi in cui opera il meccanismo del "simul stabunt, simul cadent".
Inoltre la disposizione, nella parte in cui non prevede espressamente la stessa maggioranza qualificata prevista dall’art. 126, comma 2, Cost. per la mozione di sfiducia (maggioranza assoluta dei componenti), costituisce un’ingiustificata limitazione dell’autonomia del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e si pone in contrasto anche con l’art. 122 comma 4.

4) L’art. 47, comma 2, dispone che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della giunta comporti la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio. Tale disposizione contrasta con l’art. 126, comma 3, che fa invece riferimento alle “dimissioni” della Giunta e non alla sua “decadenza”. Occorre osservare, infatti, che mentre le dimissioni si configurano come atto “volontario”, ancorché dovuto, da parte della Giunta, la “decadenza” implica una conseguenza automatica, che prescinde dalla volontà dell’organo, configurando quindi una limitazione dei poteri dell’esecutivo regionale.

5) L’art. 79, comma 2, prevede che “il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione”. La disposizione, prevedendo che il Consiglio Regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie, con l’obbligo di motivare le deliberazioni anche legislative, costituisce un limite ingiustificato alla potestà legislativa del consiglio regionale, ponendosi in contrasto con l’art. 121, comma 2, e col principio secondo cui l’attività legislativa non può essere soggetta all’obbligo di motivazione in quanto attività libera nei fini.

6) L’art. 86, comma 3, nella parte in cui prevede che l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel bollettino ufficiale della regione, contrasta con l’art. 123, comma 2, Cost., secondo cui il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, in quanto presuppone una limitazione ingiustificata dei termini entro cui il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale. La sospensione presuppone infatti illegittimamente che i termini per un’eventuale seconda impugnativa, a seguito di sentenza della Corte e di nuova deliberazione consiliare, siano soltanto quelli che, sul totale dei trenta giorni previsti dalla Costituzione, residuino dalla sospensione.

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