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Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria . (20-10-2004)
Toscana
Legge n.53 del 20-10-2004
n.40 del 27-10-2004
Politiche infrastrutturali
10-12-2004 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione detta norme in materia di sanatoria edilizia nel proprio territorio, introducendo disposizioni che appaiono illegittime in quanto palesemente lesive del principio di leale collaborazione, cui deve uniformarsi il rapporto fra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001 (cfr. sent. Corte Cost. n. 196/04). Infatti, l'inosservanza di principi statali da considerarsi fondamentali nella materia del governo del territorio (art. 117 co. 3 Cost.), determinano la surrettizia disapplicazione del condono edilizio stabilito dallo Stato, nel territorio regionale, in violazione altresì del principio di uniformità di trattamento dei cittadini sull'intero territorio nazionale e di unità giuridica (artt. 3 e 5 Cost.). Ciò comporta, inoltre, la violazione del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera cittadinanza.
Va evidenziato, poi, l'interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall’ oblazione, che inquadra il condono edilizio nella manovra di finanza pubblica ( esso è infatti inserito nella legge n. 326/2003, concernente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e quindi le disposizioni regionali che di fatto sottraggono numerose fattispecie al pagamento della prevista oblazione, finiscono per ostacolare tale manovra, collegata al patto di stabilità interno,
in violazione degli articoli 117, commi 1 e 3, e 119 della Costituzione.
La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi :
1) le norme contenute nell'articolo 2, laddove escludono la sanatoria di tipologie di opere ed interventi previsti dalla normativa statale di riferimento o restringono eccessivamente l'ambito, devono ritenersi eccedere dalle competenze regionali.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196/2004 ha infatti affermato che la sanatoria edilizia deve farsi rientrare nella materia “governo del territorio”, attribuito alla competenza legislativa concorrente delle Regioni dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione, e che la previsione del titolo abitativo in sanatoria costituisce principio fondamentale della materia cui le regioni devono uniformarsi. Pertanto norme regionali che prevedano la non sanabilità di illeciti riferiti a nuove costruzioni o comunque non conformi agli strumenti urbanistici , snaturando il concetto stesso di sanatoria eccezionale, violano il principio , affermato dall’articolo 32 comma 1 della legge n. 326/2003, secondo il quale il rilascio del titolo abitativo in sanatoria non può trovare ostacolo nella non conformità alla disciplina vigente.
In particolare la disposizione di cui al comma 1, lettera a) nega la sanabilità di tutte le opere, per le quali sarebbe richiesta la concessione edilizia o la DIA sostitutiva, eseguite in assenza di alcun titolo abitativo, e restringe quindi arbitrariamente lo stesso concetto di opera abusiva assoggettabile a sanatoria eccezionale. Analogamente è censurabile la norma di cui al comma 5 lettera c) che vieta la sanatoria di opere e interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della legge regionale.
Tali norme regionali quindi eccedono dalla competenza regionale in materia di governo del territorio di cui all’art.117 , comma 3 della Costituzione;
2) la norma di cui all'articolo 2, comma 6, subordinando alle procedure previste dall'articolo 32 della legge n. 47/1985 la concessione della sanatoria per vincoli istituiti dopo l'entrata in vigore della legge regionale - quindi incerti nel se e nel quando - introduce un limite, peraltro non previsto dalla norma statale, illogico e incerto e , minando l'affidamento del cittadino, riserva alla amministrazione un discrezionale potere di precludere la sanatoria , in violazione degli articoli 3 , 97 e 117 comma 2 lettera m) della Costituzione.
In base a quanto sopra esposto la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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