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Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale. (25-10-2004)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.25 del 25-10-2004
n.43 del 27-10-2004
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Il Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 ha deliberato l' impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25/2004, recante: "Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale".
Il provvedimento è stato censurato su conforme parere in tal senso espresso dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Il Governo, in particolare , aveva rilevato che alcuni articoli (2 e 4) prevedendo il coordinamento sul territorio di azioni di soggetti che operano nel campo della sicurezza stradale nonchè il perseguimento dell’azione di controllo e repressione attraverso un coordinamento tra le forze di polizia, eccedevano dalle competenze statutarie della regione, invadendo la sfera riservata allo Stato dall''art.117, comma 2, lettera h) della Costituzione in materia di ordine pubblico e sicurezza .
Era stato inoltre osservato che la prevista partecipazione di taluni rappresentanti di organi dello Stato , quali il comandante del Comando Regione Carabinieri, come componenti necessari della Consulta regionale della sicurezza stradale, invadeva la potestà esclusiva statale stabilita dall’articolo 117, comma 2, lettera g) Cost. in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.
Con legge regionale n. 16/2005, sottoposta al Consiglio dei Ministri del 16 settembre c.a. che ne ha deliberato la non impugnativa, la regione ha provveduto ad abrogare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 1, 2 e 4 oggetto di censura governativa, prevedendo altresì una partecipazione meramente eventuale alla Consulta regionale della sicurezza stradale dei rappresentanti di organi dello Stato, con voto consultivo .
Ciò considerato , essendo venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
Analogo avviso hanno espresso il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per la Funzione Pubblica.
3-12-2004 /
Impugnata
La legge è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) l’articolo 1, comma 2, lettera d) prevede che l’azione regionale sia orientata a “coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale”. Tale disposizione eccede la competenza statutaria della Regione, la quale ha soltanto competenza legislativa esclusiva nella materia della "viabilità" (art. 4, comma 1, punto 9 dello Statuto di autonomia). La materia della sicurezza stradale, che ricomprende oltre a specifici aspetti di sicurezza pubblica, anche tutte le disposizioni a tutela dell’incolumità delle persone, rientra indubbiamente in quella dell’”ordine pubblico e sicurezza” riservata allo Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera h) Cost.. Il vigente codice della strada attribuisce al Ministero dell’Interno il coordinamento specifico dei servizi di polizia stradale, compresi quelli svolti dagli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, che esercitano tali funzioni ai sensi della legge n. 65/1986. La stessa Corte Costituzionale ha infatti affermato che la materia "ordine pubblico e sicurezza" è settore riservato allo Stato, laddove è riferita alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sent. N. 162/04 e n. 6/04). In tale ambito è sicuramente ricompresa la materia della sicurezza stradale;
2) per i medesimi motivi sopra esposti sono censurabili le disposizioni dell’articolo 2, comma 3, lettere c) ed e), che ricomprendono nel piano regionale della sicurezza stradale il perseguimento ed il rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un coordinamento tra le forze di polizia nonché il miglioramento delle regole e dei controlli sui veicoli, attraverso accordi mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli;
3)l’art.4, comma 3, lett. e), f), m), prevede che la Consulta regionale della sicurezza stradale sia “composta” dal comandante del Comando Regione Carabinieri o suo delegato, dal Dirigente del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato e da un rappresentante dei Comandi provinciali vigili del fuoco, designato d’ intesa fra gli stessi.
La norma in oggetto indica tali soggetti ex lege quali componenti necessari di un organo regionale, attribuendo nuovi compiti o funzioni ad organi dello Stato, per i quali la relativa disciplina non può che essere unitariamente dettata dalla legge nazionale. Pertanto, invade la potestà esclusiva dello Stato stabilita dall’articolo 117 , comma 2, lett. g) Cost., in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. A tal proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2004 ha affermato che : “ ….le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati”.
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